Corte di Cassazione sentenza n. 7478 del 31 marzo 2014
In caso di controversie relative all'affidamento del figlio minore, non è necessario che in rappresentanza dello stesso venga nominato un difensore ovvero un curatore speciale.
La Corte di Cassazione, infatti, ha recentemente affermato che tale nomina costituisce un ulteriore tutela che, ai sensi dell'art. 336 codice civile, afferisce unicamente ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale e non già ai procedimenti diretti ad individuare o modificare il regime di condivisione o esclusività dell'affidamento.
L'interpretazione letterale della norma in questione ha spinto la Suprema Corte ad affermare che soltanto in tema di potestà genitoriale è possibile riscontrare un conflitto di interessi tra genitori e minore intrinseco nella natura del provvedimento medesimo, mentre in tema di affidamento la sussistenza di un siffatto conflitto e la conseguente partecipazione del minore al procedimento devono essere valutate in base alle condizioni poste dalla legge e alle circostanze del caso concreto.
In particolare, il minore potrà essere ascoltato direttamente dal giudice qualora ciò sia corrispondente agli interessi del minore medesimo e sia riscontrabile un "discernimento adeguato", potendo il giudice esercitare altresì i poteri istruttori officiosi attinenti alla natura e alla preminenza dell'interesse da tutelare.