Corte di Cassazione sentenza n. 7265 del 27 marzo 2014
Conformandosi a consolidati principi giurisprudenziali, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7265/2014 ha riaffermato che la delibera assembleare con la quale i condomini decidono della ripartizione delle spese costituisce prova dell'esistenza del credito stesso.
Tale delibera, in effetti finalizzata alla riscossione degli oneri condominiali, legittima non solo l'ingiunzione di pagamento contro il condomino moroso, ma anche la condanna alle spese di quest'ultimo in caso di successivo giudizio di opposizione che contesti l'esistenza e l'efficacia della delibera in questione.
Da ultimo la Cassazione ha precisato che siffatte censure, non comportano per l'amministratore l'onere di provare i fatti costitutivi del credito in quanto, per costante giurisprudenza, al giudice dell'opposizione compete unicamente la verifica dell'esistenza e della permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari e non anche l'esame della loro validità.
Nel caso di specie una condomina aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di oneri condominiali. L'opposizione era stata rigettata anche dai giudici di merito secondo cui l'ingiunzione era supportata da adeguata documentazione, ossia dai verbali dell'assemblea.
Nella motivazione della sentenza la Corte di Cassazione ricorda che una delibera di ripartizione delle spese costituisce un titolo di credito per il condominio ed è prova di per sé dell'esistenza di tale credito.
Pertanto nell'ambito del giudizio di opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso sulla base di tale delibera, l'accertamento giudiziale è limitato alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare.
Corte di Cassazione sentenza n. 7265 del 27 marzo 2014