Corte di Cassazione ordinanza n. 4788 del 28 febbraio 2014
La Cassazione ha recentemente accolto un ricorso promosso dall'ANAS s.p.a. e dalla regione Emilia-Romagna con il quale le stesse contestavano la legittimità della condanna al risarcimento del danno per la collisione di un autovettura con un animale selvatico su strada statale.
Nel rinviare il giudizio al Tribunale competente, la Suprema Corte ha fatto rilevare che, nel caso di specie, era mancata un'indagine del giudice di merito circa la competenza diretta della Regione o delegata della Provincia sull'effettiva gestione della fauna selvatica.
Riprendendo la più recente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione, Associazione, ecc.) a cui siano stati di volta in volta affidati, anche in ossequio alla legge n. 157 del 1992, "i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente", di talchè, in applicazione dei tradizionali canoni di vigilanza e controllo, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. deve essere individuato il soggetto dotato di autonomia decisionale ed operativa tale da "poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni".