Al volante, la prudenza non è mai troppa: un modo di dire comune ma che ora trova riscontro anche in una pronuncia della Corte di Cassazione.
In un caso di cui si sono occupati i giudici di Piazza Cavour (sentenza 14776 del 31 marzo 2014) , un pedone, appena sceso dall'autobus, aveva attraversato all'improvviso la strada ed era stato travolto e ucciso da un automobilista che finiva sotto processo con l'imputazione del reato di omicidio colposo per non aver osservato le comuni regole di prudenza.
La vittima - si legge in sentenza - dopo essere scesa dall'autobus - ha attraversato la strada, priva nel punto di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare. L'autobus da cui era sceso il pedone, inoltre, si era fermato irregolarmente all'esterno di detta area riservata, ove sostava un'autovettura.
L'auto investitrice secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito aveva tenuto una velocità quanto meno pari a 70-75 Km/orari.
I giudici di merito avevano quindi affermato la responsabilità penale dell'automobilista perché nella situazione di fatto che si presentava al momento dell'incidente avrebbe ha tenuto una condotta contraria alle regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall'articolo 141 del codice della strada.
Questo perché le condizioni della strada al momento dell'incidente avrebbero dovuto imporre l'adozione di una condotta di guida particolarmente prudente e l'automobilista avrebbe dovuto rallentare il proprio mezzo fino quasi a fermarlo nella prevedibile ipotesi che "pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata".
È vero che nel caso di specie l'automobilista aveva rispettato il limite di velocità vigente su quella strada ma, la situazione dei luoghi come quella descritta (presenza di un autobus che da poco aveva effettuato una fermata), doveva imporre una diligenza ulteriore rispetto a quella della mera osservanza del limite di velocità proprio per l'esistenza del concreto pericolo di un attraversamento da parte delle persone che stavano scendendo dall'autobus.
Non può sostenersi scrive la corte che "l'imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l'autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza".
L'utente della strada, ricordano gli ermellini non deve soltanto regolare la propria condotta per non creare pericolo per la sicurezza degli altri ma deve anche preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento degli altri che possono andare a creare situazioni di pericolo ed adeguare conseguentemente la propria condotta di guida.
Qui di seguito il testo integrale della sentenza
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