di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria n. 8049 del 7 Aprile 2014. Qual è il giudice competente a decidere circa la domanda di mantenimento dei figli quando sono pendenti in contemporanea, innanzi a due giudici distinti, sia il procedimento di separazione che quello attinente la responsabilità genitoriale? Le Sezioni Unite della Cassazione confermano che sarà onere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee decidere in merito. Nel caso, infatti, fosse applicato il criterio della prevenzione, essendo la domanda proposta accessoria alla separazione stessa, allora sarebbe competente il primo giudice; in caso contrario, competente a pronunciarsi sulla domanda sarà il giudice della responsabilità genitoriale.


Dopo che il giudice del merito ha fondato, sulla base del medesimo riferimento normativo, la giurisdizione del giudice italiano, l'oggetto di valutazione interpretativa si è spostato all'art. 3, lettere c) e d), del Regolamento Ce 4/2009 (sulle obbligazioni alimentari). La lettera c) testualmente riporta che "l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o" prosegue l'articolo, alla lettera d): "l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti". Le due ipotesi sono alternative e dalla lettera della norma, secondo la Cassazione, non emergerebbe alcuna altra indicazione in merito alla prevalenza dell'una o dell'altra.

Dunque, il procedimento viene sospeso e la questione rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.


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