Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 18 febbraio - 9 aprile 2014, n. 8346
Ancora una volta sul tema del testamento del non vedente, la Cassazione ribadisce quanto già in precedenza e più volte affermato dagli stessi giudici della Corte. "La condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a dedurre l'incapacità di quest'ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso che, come è stato già in precedenza ribadito da questa Corte -, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n.
Il caso in esame, in verità, riguardava proprio l'ipotesi di un testamento pubblico non sottoscritto dal testatore perché non vedente e rogato da un notaio che così concludeva l'atto pubblico: "ll sig. (..) mi dichiara di non poter firmare l'atto in quanto affetto da totale cecità".
Ebbene, sul punto, osservano i giudici della Corte, che se nella fattispecie "fa piena prova, fino a querela di falso, l'attestazione del notaio (…) limitatamente alla dichiarazione resa dal [testatore] circa il suo impedimento a sottoscrivere l'atto, ma non anche alla veridicità di tale dichiarazione; pertanto, allorquando il notaio abbia fatto menzione nel testamento pubblico della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, occorre che tale causa, indicata dall'ufficiale rogante, sussista nella realtà, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e Cass 6-11-1996 n. 9674; Cass. 5-11-1990 n. 10605 quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 primo comma c.c. (Cass. 23-10-1978 n. 4781; Cass 6-11-1996 n. 9674; Cass. 5-11-1990 n. 10605);Altri articoli della Dott. Sabrina Caporale