di Licia Albertazzi - Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza n. 8223 dell'8 Aprile 2014. Già la Suprema Corte era in precedenza intervenuta, a più riprese, sulla questione dell'assoggettabilità a regime Iva degli importi addebitati dalla Telecom agli utenti relativamente al rimborso delle spese postali, anticipate per conto degli stessi clienti. La tesi dei ricorrenti partiva dall'assunto dell'art. 15 del D.p.r. 633/1972, in tema di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'art. 15 del d.p.r. Sopra citato elenca le ipotesi in cui le somme non concorrono a formare la base imponibile, dunque non sono soggette ad Iva. Testualmente: "1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto".
La Cassazione ribadisce dunque il principio di diritto già formulato, secondo il quale "poichè il costo sopportato per l'anticipazione della spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane dalla Telecom per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell'utente, non è, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso e, dunque, (…) trattandosi di spesa per l'esecuzione della prestazione" la Telecom legittimamente "ricarica detta spesa dell'Iva e ciò ancorchè la Telecom sopporti la spesa di spedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 n. 16 dello stesso d.p.r.". La differenza tra spesa sostenuta in nome e per conto e anticipazione di spesa è sottile ma determina, dal punto di vista giuridico, la sostituzione o meno di un soggetto giuridico; sostituzione che, nel caso di specie, non sussiste, trattandosi di una mera anticipazione di somme nell'interesse di terzi. La sentenza
in oggetto offre anche altri spunti di riflessione, precisamente in merito all'opportunità di riunione dei processi e relativamente all'elezione di domicilio presso il rappresentante legale al fine della notifica degli atti processuali.Vai al testo dell'ordinanza 8223/2014