di Paolo M. Storani - Quel che scrive il Dott. Giuseppe BUFFONE della Sez. IX del Tribunale di Milano suscita sempre grande interesse anche quando sta semplicemente firmando un decreto ingiuntivo!
Così è avvenuto qualche giorno fa, il 9 aprile 2014 (ed il provvedimento che proponiamo ai lettori di LIA Law In Action è proprio un'ingiunzione di pagamento) quando si è trovato a liquidare le spese del procedimento di ingiunzione alla F. S.p.A. e lo ha fatto sulla scorta delle nuove tariffe forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Ai sensi dell'art. 28 le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, talché il giovane e già prestigioso Magistrato, che ha illustrato con le sue pronunce il Tribunale di Varese, si è basato sul principio di diritto già affermato da Cass., Sez. Unite, 12 ottobre 2012, n. 17406, ed ha provveduto ad applicare il nuovo congegno.
Al punto 4. del predetto leading case il S.C. aveva scolpito il seguente principio: "...giova ricordare che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il Collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione".
(Cass., Sez. Unite, 12 ottobre 2012, n. 17406)
Ora, il Dott. Giuseppe Buffone si è così espresso:
"Ritenuto che le nuove tariffe abbiano sostituito le precedenti, le quali debbono intendersi integralmente abrogate in quanto: 1) gli artt. 13 comma VI, I comma III, l. 247/2012 configurano un sistema biennale di regolamentazione nella materia dei compensi forensi profilando una ipotesi esplicita di successione normativa in cui i nuovi parametri sono abrogativi dei precedenti; 2) il D.M. 55/2014 prevede una specifica disciplina di diritto intertemporale (art. 28) e copre con il sistema dell'applicazione analogica (art. 3) i casi non espressamente regolati, così configurando un regime giuridico "chiuso" che non lascia spazio al D.M. 140/2012;
Ritenuto in particolare che il D.M. 140/12 sia da intendersi abrogato in quanto il D.M. 55/2014 regolamenta ex novo l'intera materia dei compensi forensi con una disciplina di nuovo conio (cd. abrogazione implicita) e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel D.M. del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente (abrogazione tacita); ...PQM ingiunge ...di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di Euro 8.000,00, gli interessi ...le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in Euro 540,00 per compenso ex D.M. 55/2014, in Euro 130,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ...Milano 9 aprile 2014, f.to Dr. Giuseppe Buffone".
Prova la risorsa per il calcolo della nota spese con i parametri 2014