La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8971 del 17 aprile 2014 - prendendo in esame la contorversia tra un gruppo di lavoratori e la Banca presso cui erano dipendenti concernente l'impugnazione dei licenziamenti intimati ex legge n. 223/91 - ha ricordato che la giurisprudenza sin dal 2010 ha accolto il principio secondo cui "Il d.m. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (art. 5), condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14-16). Ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della "ratio" della normativa recata dal citato d.m. (che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione"
La Suprema Corte ha precisato che "Il sistema ricostruito anche nella sentenza impugnata offre, in relazione ad una situazione specifica di "crisi" organizzativa del settore, un ampio ventaglio di garanzie reddituali onde sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti nei processi di riorganizzazione aziendale che si presentano sostitutivi e non aggiuntivi a quelli definiti in sede legale."
Accettando tale insieme di provvidenze - si legge nella sentenza - appare evidente che il lavoratore rinunci contemporaneamente alla tutela prevista dalla legge avverso il licenziamento intimato. Il senso dell'opzione, trattandosi anche di lavoratori appartenenti al settore creditizio, non può non essere chiaro a chi percepisce le "prestazioni straordinarie" previste dal D.M. del 2000. Non sussiste alcuna violazione dei principio di eguaglianza perché chi ha ottenuto il beneficio in parola non si trova in situazione comparabile con chi tali provvidenze ha scelto di non chiederle.