di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8735 del 15 Aprile 2014. L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio (lo dispone l'art. 2938 del codice civile) ed è quindi onere della parte interessata sollevarla e provare il perfezionarsi della scadenza temporale prevista dalla legge.
Nel caso di specie, vertente su un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su credito professionale di un avvocato, era stata eccepita la prescrizione presuntiva.
La Cassazione ricorda che il debitore eccipiente deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre il creditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.
Le modalità procedurali specifiche per adempiere a tale onere probatorio sono due: il creditore può avvalersi dell'ammissione, fatta in giudizio dalla controparte, circa la mancata estinzione dell'obbligazione, oppure può deferire il cosiddetto giuramento decisorio (ex art. 2960 codice civile).
La Suprema Corte esordisce ricordando la differenza tra prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva. Se la seconda deriva dal mancato esercizio di un diritto per un certo periodo di tempo (al fine di privilegiare la certezza dei rapporti giuridici) la prima ha invece una funzione diversa: partire dal presupposto che un determinato credito sia stato pagato o che sia comunque estinto per qualsiasi causa.
Tale tipo di prescrizione ammette la prova contraria, prova che, nel caso di specie, grava sul professionista opposto. Va accolta dunque l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal cliente se l'avvocato, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non ha saputo provare la mancata soddisfazione del credito professionale.
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