di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8736 del 15 Aprile 2014. 

Ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (eccezione di inadempimento), in materia di rapporti obbligatori, il debitore convenuto può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Sarà invece onere del creditore che si è costituito in pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel caso di specie, opposizione proposta dai committenti di lavori edilizi a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dall'azienda esecutrice) provare il proprio adempimento, e ciò anche nel caso in cui non sia contestato l'inadempimento totale ma solo il non esatto adempimento. Confermato il decreto ingiuntivo opposto sia in primo che in secondo grado, gli interessati proponevano ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha confermato la tesi prospettata dal ricorrente-opponente, e cioè di come sia sufficiente che il debitore, sollevando eccezione di inadempimento, alleghi semplicemente tale inadempimento a carico della controparte; sarà poi il creditore che, a fronte di eccezione di inadempimento, dovrà allegare sia il proprio adempimento che l'inesattezza dell'altrui adempimento; a questo punto sarà nuovamente onere del debitore provare il proprio corretto adempimento. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Nel caso di specie gli opponenti lamentavano la mancata consegna di alcune tavole progettuali realizzate da uno studio di progettazione di interni e si erano posti quindi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla progettazione di opere di ristrutturazione.

Nella parte motiva della sentenza la Corte ricorda che chi intenda avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del codice civile può limitarsi semplicemente a dedurre l'altrui inadempimento mentre la controparte "al fine di neutralizzare l'eccezione, ha l'onere di provare il proprio adempimento".



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