In tema di notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la Corte di Cassazione (sentenza n. 8411/2014) ha stabilito che, nei casi di mera domiciliazione, non si deve avere riguardo all'eventuale perdita della capacità di patrocinare del domiciliatario, poiché la finalità dell'istituto è unicamente quella di individuare il luogo in cui effettuare le notifiche e le comunicazioni processuali ai sensi degli artt. 141 e 170 c.p.c. che, in assenza di elezione, avvengono nel domicilio legalmente stabilito, ovvero presso la cancelleria del Tribunale.
Coerentemente, anche in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati del domiciliatario eletto dal difensore fuori foro, la notifica della sentenza presso la cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la sua impugnazione, mentre è valida e tempestiva l'impugnazione del difensore effettuata nel termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
In altre parole, l'elezione di domicilio che non comporti altresì il conferimento della procura rimane efficace e vincolante fino alla revoca comunicata alla controparte e all'ufficio, rimanendo concretamente idonea ad assolvere alla funzione sua propria anche in caso di cancellazione dall'albo cosicché "soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), esse possono essere effettuate presso la cancelleria - e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza
, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto".