di Eleonora Pividori - Corte di Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 12401 del 17 Marzo 2014. Con la sentenza n.12401 del 17 marzo 2014 la Corte di cassazione si è pronunciata su una questione concernente l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida. La disposizione di tale sanzione amministrativa è prevista, per un periodo da sei mesi a due anni, sia dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che dal successivo art. 187, comma 8, per l'ipotesi di rifiuto alla sottoposizione degli accertamenti, rispettivamente, per gli illeciti di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.
Nella specie, il procuratore Generale della Repubblica ha impugnato la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto l'imputato colpevole dei summenzionati reati, in quanto incorsa nella violazione di legge per erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nei motivi di ricorso si evidenzia che la durata della sospensione non potesse essere inferiore ad un anno - e non, come ha trovato applicazione nella specie, pari a sei mesi - essendo due i reati in riferimento ai quali la sanzione è applicata e considerato che ciascuno di essi ne comporta la disposizione per un minimo di sei mesi.
Ritenendo la censura fondata, la quarta sezione della Suprema Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale precedentemente elaborato secondo cui "qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati, non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così poi da determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida" (cfr, Cass., Sez. 4^, sent. n. 33691 del 3.06.2003, Rv. 229097). Nella pronuncia si sottolinea che "il cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflazione di pene eccessive (art. 81 c.p.
) o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, mentre nessuna limitazione è prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative".L'autrice di questo articolo ha confezionato una raccolta di massime di maggior rilevanza, periodo compreso tra il 17 Dicembre 2013 e il 17 Febbraio 2014, in tema di guida in stato di ebbrezza. La raccolta è acquistabile online al costo di 1 euro.
Nello specifico, la presente raccolta è composta da 18 massime, con indicazione di precedenti conformi e difformi, e si suddivide nelle seguenti sezioni:
Depenalizzazione dell'ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Stato di ebbrezza cagionato dal consumo di farmaci. Natura contravvenzionale dell'illecito.
Consenso dell'interessato al prelievo ematico ed accertamento sintomatico del tasso alcolemico.
Esito positivo dell'accertamento compiuto con l'alcoltest. Onere della prova contraria.
Natura della sanzione accessoria della confisca.
Patteggiamento e sanzioni amministrative accessorie.
Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
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