Le dinamiche per l'assegnazione della casa familiare rappresentano spesso una questione spinosa. A volte però la soluzione potrebbe risultare anche molto semplice. A patto naturalmente di non scatenare una "guerra dei Roses".
È recente è il caso che vede coinvolti due ex-coniugi che, in fase di separazione, si erano visti assegnare due porzioni della casa familiare. La donna, collocataria dei figli minori, avrebbe dovuto vivere al piano superiore; l'uomo, proprietario esclusivo dell'immobile, avrebbe dovuto occupare, invece, il piano inferiore.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 11 aprile 2014 n. 8580) una simile soluzione risponde pienamente al principio della bi-genitorialità, per la salvaguardia del quale, qualora si disponga di una casa di elevate dimensioni o facilmente suddivisibile in due unità distinte, i genitori possono continuare a vivere all'interno del medesimo immobile, rendendo così più agevoli le frequentazioni con i figli, sempre che tra i due coniugi non ci sia una eccessiva conflittualità.
Cosa accade però nel caso in cui uno dei due ex si trasferisce?
Secondo la Corte "il cambio di residenza di uno dei genitori interferisce sul regime di assegnazione della casa familiare solo se connesso all'affidamento dei figli minori".
Se chi si trasferisce non è il genitore collocatario, allora non c'è più motivo di mantenere il suo diritto sulla porzione di casa. In tale ipotesi la madre collocataria dei figli minori ha diritto ad espandere l'assegnazione della casa familiare sull'intero immobile.
In precedenza la corte di appello di Sassari aveva limitato l'assegnazione alla ex moglie sulla base del rilievo che lui era il proprietario esclusivo ed aveva confermato l'assegnazione di una parte della casa a lui anche se si era trasferito altrove.
La donna, ricorrendo in cassazione aveva fatto notare che "l'intero immobile costituiva prima della separazione la casa familiare e che in sede di separazione era stata disposta un'assegnazione parziaria ad entrambi i genitori per favorire la condivisione della genitorialità. Pertanto con il mutamento di residenza veniva meno, ai sensi dell'articolo 155 quater c.c. " il diritto del padre "ad un'assegnazione parziale dell'immobile in questione".
Qui di seguito il testo dell'ordinanza.
Corte di Cassazione ordinanza 11 aprile 2014 n. 8580