Diritto Militare: indennità di contingentamento e indennità Eupol.
Avvocato Francesco Pandolfi, specializzato in diritto militare.
Linee guide relative alle indennità di missione estera ( parte del testo proviene da una traduzione estrapolata da: Council Of The European Union Bruxelles 10.03.2009 -doc. 7291/09 ).
Come già in parte illustrato sull'articolo pubblicato il 22.04.2014, i Militari impiegati nella missione internazionale Eupol in Afghanistan sono attualmente destinatari di azioni di recupero di crediti da parte dell'Amministrazione, con riferimento alle indennità percepite in teatro operativo.
In particolare, il Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze di Herat che amministra il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato nel teatro Afgano, ritiene che questo personale non possa percepire contemporaneamente l'indennità di contingentamento normalmente prevista per i militari in missione estera corrisposta dal predetto C.A.I.I. e le indennità versate loro direttamente da Eupol a titolo di per diem, hardship e risk allowance.E' lampante l'ingiustizia della procedura di recupero posta in essere dal Caii.
In effetti, le indennità riconosciute dell'Unione Europea "per diems as well as hardship and risk allowances", come rilevato dal Legal Advisor dell'Head of Mission EUPOL-A, sono corrisposte poiché previste da un'Azione Comune e, come tali, sottratte alle giurisdizioni nazionali.
Tale assunto è confermato nell'interpello pubblicato sul sito ufficiale della missione europea di Eupol ( advertisement for EU seonded personnel ); tale documento, alla voce seconded personnel, testualmente recita: "for seconded position, only personnel nomination received through official channel from Member/Contributing States will be considered. Member/Contributing States will bear all personnel related costs for Seconded personnel, including salaries, medical coverage, travel expenses to and from the mission area ( including home leave ) an allowances other than those paid according to document 7291/09 (10.03.2009 ). Personnel seconded from Third Contributing States is not entitled to receive allowance paying according to document".
In buona sostanza, il documento richiamato indica le condizioni amministrative applicabili al personale distaccato incorporato nella missione Eupol, stabilendo perentoriamente che a tale personale competono le indennita' erogate dalla Stato di appartenenza oltre a quelle erogate in base al documento 7291/09 del 10.03.2010 adottato in Bruxelles dal Consiglio d'Europa.
Con riferimento a tale ultimo documento citato ( 7291/09 ), il Gruppo per le Relazioni Esterne ( Relex ), nelle riunioni di febbraio e Marzo 2009, ha tenuto discussioni approfondite sulla revisione degli orientamenti risalenti al 2006 circa le indennità da riconoscersi al personale distaccato in partecipazione a missioni di gestione civile della crisi.
La discussione ha avuto luogo nel contesto dell'accordo raggiunto in Relex su una serie di elementi orizzontali specifici che si sarebbero applicati a EUPOL Afghanistan per un miglioramento generale, il tutto appena approvata la revisione degli orientamenti del 2006 sugli assegni.
Un altro degli argomenti presi in considerazione è stato anche la revisione delle indennità giornaliere e contributi applicabili alla missione EUMM Georgia.
Il 10 marzo 2009 quindi, Relex ha raggiunto un accordo per rivedere gli orientamenti sulle indennità per il personale distaccato in partecipazione a missioni dell'Ue di gestione delle crisi. Avuto riguardo alle specifiche situazioni di Eupol Afghanistan e Eumm Georgia, Relex ha raccomandato di applicare le nuove linee guida ( a queste due missioni ) a far data dal 15 marzo 2009. Le tariffe da applicarsi a Eupol Afghanistan ( rating di rischio stimato al 40%, superiore al rating Georgia valutato invece al 30% ) sono risultate le seguenti: (a) diarie: il 75% della m.s.a. in Nazioni Unite di prima classe, 30 giorni senza alcuna deduzione; tasso per diem fissato a circa € 82, (b) indennità di rischio: da applicare a tutte le missioni di gestione civile delle crisi, (c) l'indennità disagio: tariffa di 35 € al giorno, in cui la CE paga un risarcimento con una compensazione del 40%.
Inoltre, il Segretariato ha stabilito che una successiva valutazione dell'impatto delle misure concordate, con il fine di migliorare la situazione, sarebbe stata condotta nel corso del secondo semestre del 2009: di conseguenza, il Coreper è stato invitato ad approvare le linee guida.
Il documento 7291/09 del 10.03.2010 unitamente agli allegati, rappresenta quindi lo strumento amministrativo con il quale si focalizza la base giuridica degli emolumenti da erogare nell'ambito delle EU civilian crisis management missions: il documento pone le indennità europee al di fuori dei bilanci nazionali, estrapolandole da apposito capitolo CFSP ( common foreign security police ) dell'EU.
Tutti i Militari interessati dai provvedimenti tesi al recupero dei crediti da parte di CAII, potranno quindi contrastare la pretesa adducendo le argomentazioni sopra cennate, chiedendo il rispetto delle norme internazionali poste a presidio della fattispecie.
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