- avv. Concetta Spatola - La Legge 219/2012, nell'ambito della parificazione dei figli naturali ai figli legittimi ha modificato, tralaltro, il procedimento per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il procedimento che trova regolamentazione negli articoli 250 e seguenti del codice civile, pertanto, subisce alcune modifiche che ne cambiano incisivamente la procedura. Cambia innanzitutto l'interesse perseguito e tutelato dalla norma. Ogni procedimento attinente i figli va espiato solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, con un'integrale accoglimento delle regole sul diritto di ascolto, previsto per gli ultradodicenni in modo incondizionato e per i minori di tale età qualora siano in possesso della capacità di discernere, subordinando a tale interesse ogni diritto di legittimazione attiva al procedimento. Cambia, altresì, la soglia di età prevista per il minore per la prestazione del consenso al suo riconoscimento che viene fissata al quattordicesimo anno, così come viene anche prevista la possibilità di riconoscere al minore di anni sedici previa autorizzazione del giudice valutate le circostanze e avuto riguardo l'interesse sempre del figlio.
Competente è il Tribunale Ordinario che procede ai sensi degli artt.737 e seguenti c.p.c.
Stabilisce l'art. 250 nuova formulazione del c.c. "Il figlio nato fuori dal matrimonio
può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art.254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo l'opposizione non sia palesemente fondata. Con sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'art.262. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiamo compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo dell'interesse del figlio."Come si nota confrontando la norma in oggetto rispetto alla vecchia stesura cambia in modo incisivo il procedimento. Precedentemente era previsto che in caso di opposizione alla prestazione del consenso il tribunale decideva con sentenza, su ricorso del genitore interessato al riconoscimento ed in contraddittorio con il genitore opponente e con la partecipazione del pubblico ministero. Con la riforma della L.219/2012, invece, appare completamente capovolta la situazione in quanto dalla notifica del ricorso per il riconoscimento da parte del genitore interessato decorre il termine di decadenza di 30 giorni per l'eventuale opposizione. Qualora l'opposizione non venga proposta il giudice emette sentenza che avrà valore in luogo del consenso non prestato. Solo ove proposta l'opposizione il procedimento si apre con i conseguenti poteri istruttori da parte del giudice. La procedura prevista oggi è estremamente più veloce e più agevole, ma richiede estrema attenzione in ordine ai termini di decadenza, essenzialmente ridotti, in quanto il riconoscimento è irrevocabile.
Resta l'azione sottoposta all'autorizzazione del giudice nel caso in cui il figlio è nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado oppure un vincolo di affinità in linea retta. Autorizzazione che va richiesta, in questo caso, ai sensi dell'art.251 c.c. al Tribunale dei Minori.
avv. Concetta Spatola
foro di Napoli
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