Infatti, non vi è alcun dubbio che la disciplina vigente delimiti l'ambito di esplicazione degli effetti del giudizio di bilanciamento in modo da farlo coincidere con il trattamento sanzionatorio penale. Detto altrimenti, le valutazioni relative al concorso di circostanze eterogenee sono in grado di produrre effetti sull'entità della pena principale (art. 69 codice penale) e sulle pene accessorie (art. 37 codice penale), ma non sulle sanzioni amministrative che possono accedere al reato.
Inoltre non è ravvisabile alcuna caduta di legalità costituzionale nella disciplina che importa l'irrilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato sul piano delle sanzioni amministrative accessorie al reato medesimo.
Come è stato puntualizzato dalla Corte costituzionale (cfr. ord. nn. 344/2004, 196/2010 e 266/2011) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8488/1998) proprio con riguardo alla materia di talune violazioni penalmente rilevanti alle norme sulla circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria al reato non cessa la propria natura di sanzione amministrativa per il fatto di essere posta a corredo di una violazione della legge penale.
Dott. Luigi Del Giudice
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