Gli articoli 434 e 449 c.p. contemplano il reato di disastro colposo innominato, che per la sua integrazione richiede un fenomeno distruttivo straordinario che può essere anche prolungato e lesivo per l'incolumità delle persone

Cos'è il delitto di disastro colposo innominato

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I delitti di disastro colposo innominato sono previsti e disciplinati dagli art. 434 c.p. e 449 c.p.

L'art. 434 c.p disciplina il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi che punisce con la pena della reclusione da uno a 5 anni chiunque commette un fatto diretto a provocare il crollo di una costruzione p di una parte della stessa o un altro disastro. Se poi il disastro o il crollo si verificano la reclusione va da tre a 12 anni.

L'art 449 c.p è invece dedicato ai delitti colposi di danno. La pena della reclusione da 1 a 5 anni è prevista nei confronti di chi per colpa provoca un incendio o un altro disastro tra quelli contemplati dal capo I del titolo IV che contempla i reati contro l'incolumità pubblica. Pena della reclusione che viene raddoppiata se si provoca un danno ferroviario, il naufragio o la sommersione di una nave adibita al trasporto di persone e la caduta di un aeromobile destinato anch'esso al trasporto di persone.

Il legislatore, in relazione a questi due reati, per ragioni di politica criminale, ha anticipato la soglia della perfezione ad un momento anteriore rispetto al completo svolgimento del fatto naturalistico, che segna la fase della consumazione. Trattasi infatti di reati di pericolo che si caratterizzano per un'anticipazione della tutela penale e con l'irrogazione di una pena, non per la sussistenza di un danno, ma per il pericolo creato rispetto ad un bene giuridico.

La tutela anticipata e la tipologia del pericolo, nei reati c.d. di pericolo, assumono caratteri determinanti tanto da permettere l'ulteriore distinzione tra:

  • reati di pericolo astratto, in cui il giudice è chiamato ad accertare non il pericolo ma la lesività della condotta cioè che rientri all'interno di una classe (generale) di comportamento che espone il bene tutelato a pericolo;
  • reati di pericolo concreto, in cui il giudice è chiamato all'accertamento in concreto dell'effettiva messa in pericolo del bene tutelato dalla fattispecie criminosa.

All'interno del genus dei delitti di pericolo (comune), in cui la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il "pericolo" per la pubblica incolumità, il c.d. disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. ha posto non pochi problemi interpretativi, chiariti per fortuna dalla giurisprudenza, vediamo in che modo.

Disastro innominato anche se l'evento è prolungato

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La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza

n. 47779/2018 che il delitto di disastro colposo innominato è integrato da un macro evento, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza come il crollo il naufragio o l'deragliamento che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi che non sono immediatamente percepibili e che possono realizzarsi in un arco temporale anche molto prolungato che pure producono quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza tutela della salute e altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare che in quel caso si è verificata la lesione della pubblica incolumità.

Fatto distruttivo di dimensioni straordinarie

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Per quanto riguarda l'entità dell'evento idoneo a configurare il reato di disastro innominato la Cassazione n. 42246/2022 ha chiarito che il costante orientamento della giurisprudenza afferma che: "il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019 in un caso di fenomeno franoso di cospicue dimensioni ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti). È stato anche condivisibilmente affermato che il delitto in disamina richiede un evento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento (Sez. 4, n. 13947 del 06/02/2008)."

Disastro colposo innominato e delitto ambientale

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La Cassazione con la sentenza n. 39127/2022 ha avuto modo di mettere in evidenza la principale differenza tra i delitti colposi innominati e delitti ambientali:"nei primi si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine "incolumità", come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema» (sez. 3, sent. n. 29901 del 03/07/2018). Pertanto, nei delitti in esame, il danno o il pericolo alle cose viene in considerazione soltanto qualora possa derivarne un rischio a carico di esseri umani diversamente da quanto avviene nel disastro ambientale in cui tale rischio non è elemento costitutivo della fattispecie."

Rovina di edifici e disastro colposo innominato

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Con la sentenza n. 28707/2021 la Cassazione ha spiegato invece la differenza che intercorre invece tra i delitti di disastro colposo innominato e la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 676 che punisce la rovina di edifici e di altre costruzioni. "Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'art. 449 cod. pen., con riferimento all'art. 434, e dall'art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiale e, particolarmente per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante (Sez. 4, n. 9553 del 05/02/1991)."


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