- avv. Concetta Spatola - Statuisce la Corte di Cassazione con sentenza della 1ma sezione n.8875 del 16.04.2014 che "l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costitusice una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superficialità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti."
Vale la pena, al fine di non interpretare erroneamente il disposto della Corte, analizzare l'intera sentenza anche e soprattutto in ordine al fatto. Trattasi, nel caso di specie, di un ricorso avente ad oggetto una separazione giudiziale dei coniugi, nell'ambito della quale era stato disposto l'affido esclusivo del minore al padre, con relativa e conseguente convivenza ed assegnazione della casa coniugale e senza alcuna partecipazione al mantenimento da parte della madre. In più a carico del coniuge affidatario era stato, altresì, posto a carico assegno di mantenimento per l'altro coniuge.
Nel proporre il ricorso per cassazione il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c. in quanto la Corte di Appello, nonostante avesse riconfermato l'affido esclusivo senza prevedere alcuna contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge, aveva ulteriormente gravato la sua posizione ponendogli a carico il mantenimento del coniuge sul presupposto che egli, quale affidatario, aveva ricevuto l'assegnazione della casa coniugale. Ravvisava il ricorrente che, nel caso di specie, addirittura potevano configurarsi, oltre la violazione dei suindicati articoli, le fattispecie di cui all'art.330 c.c. per la decadenza della potesta genitoriale e di cui all'art.570 c.p. ai fini della responsabilità penale, in quanto la madre non esercitava alcuno dei suoi doveri di genitori. Lamentava, tralaltro, il ricorrente che la Corte di Appello non aveva esercitato i suoi poteri istruttori di ufficio, nella specie le indagini sui redditi della madre a mezzo della Polizia Tributaria e la Consulenza Tecnica d'Ufficio.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto accogliere il ricorso proposto. Per la verità, rileva la stessa, che parte resistente, nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte di Appello, aveva domandato l'affido del figlio minore, con residenza privilegiata presso la stessa con conseguenziale assegnazione della casa coniugale e con richiesta del contributo al mantenimento per il figlio e del mantenimento per se stessa. Nella determinazione dell'assegno, quindi, il giudice di secondo grado aveva tenuto conto dell'affido al padre del figlio e dell'assegnazione della casa coniugale allo stesso quale affidatario, determinando, invece, l'importo dell'assegno di mantenimento al coniuge in misura proporzionata. Stabilisce la Corte di Cassazione, nella pronuncia con cui rigetta il ricorso che "l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della Polizia Tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova". Nella fattispecie la Corte di merito ha esaminato le condizioni reddituali alla luce delle risultanze processuali e ne ha tenuto conto. Tale decisione appare, tralaltro, anche in linea di principio corretta nella misura in cui il ricorrente, nel ricorso per cassazione, aveva impugnato la motivazione della sentenza, ma si era limitato a denunziare la violazione di norme di diritto.
Non deve destare, a tal punto, meraviglia questa decisione se esaminata in modo approfondito. Differente è, difatti, il regime dei poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio rispetto al regime che regola l'onore della prova per le parte ed il dovere di allegazione. Il primo non deve essere una scusante per non ottemperare al secondo. Seppure, infatti, il Giudice detiene una serie di poteri istruttori che può esercitare d'ufficio senza che le parti ne facciano richiesta, tali poteri rientrano in ogni caso nell'ambito della sua discrezionalità. Le parti, nonostante la previsione degli stessi, che il Giudice può esercitare anche senza alcuna sollecitazione quando lo ritiene opportuno e quando gli stessi appaiono indispensabili, non svincola le parti dal dovere di provare con tutti i mezzi di prova ammessi e con l'allegazione di ogni documentazione utile i fatti che adduce a fondamento delle proprie domande.
avv. Concetta Spatola
Foro di Napoli