di Gerolamo Taras - Ancora decisione del Consiglio di Stato sulle modalità di esercizio del diritto di accesso  alla documentazione amministrativa.

 

Nella sentenza n. 02048/2014 del 23/04/2014, viene ribadita l' inoppugnabilità del silenzio inadempimento, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso agli atti. Il termine è perentorio. La decadenza non viene evitata da una nuova richiesta che, pur prospettando  nuovi elementi di valutazione, abbia lo stesso oggetto.

 

"Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso non è meramente strumentale alla tutela in sede giudiziaria della posizione sottostante, ma sostanzia un interesse autonomo alla conoscenza dei documenti amministrativi, tutelato separatamente dalle posizioni sulle quali venga poi ad incidere l'attività amministrativa e indipendentemente dalla proposizione di un'azione giudiziale.

Il termine di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento di diniego che venga implicitamente a formarsi per legge sull' istanza di accesso, quindi, ha in ogni caso natura decadenziale";

"… non essendo consentito superare tale regime decadenziale, previsto dall'art. 116 c.p.a. mediante reiterazione dell'istanza di accesso, laddove non sia stato impugnato il rigetto opposto dall'Amministrazione per silentium su domanda di identico contenuto".

 

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, deve  ritenersi inammissibile il ricorso contro un provvedimento implicito di rigetto, qualora l'istanza di accesso agli atti, abbia un contenuto pressoché identico ad altre precedenti presentate in date diverse, sulle quali  l'Amministrazione non si è mai pronunciata espressamente ed in relazione alle quali, di conseguenza, si è già formato un provvedimento implicito di diniego divenuto ormai inoppugnabile .

 

A tal fine non rileva che, la ricorrente in primo grado, abbia motivato l'ultima richiesta di accesso agli atti (presentata ben oltre il termine di trenta giorni dall' inadempimento dell' Amministrazione di provvedere sulla prima)  con l' interesse a verificare un comportamento  che avrebbe potuto integrare un illecito civile, senza sfociare in una impugnazione in sede amministrativa.

 

"Del tutto correttamente, il Tar dell' Emilia Romagna, sentenza (la n.227/2013) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento implicito di diniego meramente confermativo dei precedenti mai fatti oggetto di gravame alcuno".

 

"Viene così respinto l'unico mezzo di censura con cui gli appellanti deducono l'erroneità della gravata sentenza in quanto, nella specie, il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnativa del silenzio diniego, non avrebbe potuto  operare, atteso che l'istanza di accesso non era puramente strumentale alla precostituzione di un nuovo termine per la successiva impugnazione di un provvedimento amministrativo".

 

Sentenza n. 02048/2014 del 23/04/2014
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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