di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9623 del 5 Maggio 2014.
Se nel corso del giudizio civile interviene la morte del difensore il giudice deve interrompere procedimento in modo automatico anche se le altre parti processuali non ne abbiano avuto conoscenza. E' quanto ricorda la Corte di Cassazione richiamando il dettato dell'articolo 301 del codice di procedura civile.
Nel corso di un giudizio d'appello era venuto improvvisamente a mancare l'unico difensore di una delle parti ma il procedimento non era stato interrotto e la causa è raggiunta a conclusione.
La sentenza l'appello veniva quindi impugnata a mezzo di un nuovo avvocato nominato dalla parte.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ha ricordato che il decesso del difensore preclude in automatico qualsiasi successiva attività processuale, colpendo gli atti eventualmente posti in essere con la sanzione radicale della nullità.
Non importa se la notizia non è stata portata a conoscenza delle altri parti processuali: l'interruzione opera ipso iure. "La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio di secondo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza d'appello eventualmente pronunciata".
Più volte la giurisprudenza (anche di merito) ha ricordato come la morte del procuratore determini l'interruzione di diritto del processo e che l'automaticità dell'interruzione è sancita proprio per tutelare il diritto di difesa della parte.
Ne discende che deve essere esclusa la possibilità di compiere qualsiasi attività processuale ed occorre far risalire l'effetto interruttivo alla data dell'evento-morte.
Diversa nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 300 cpc che riguarda la morte della parte (non del suo difensore). In tal caso gli effetti interruttivi decorrono dal momento in cui il difensore dichiara l'intervenuto decesso del cliente in udienza oppure da quando ne dà notizia alle altre parti mediante formale notifica.
In tal caso viene comunque garantito il diritto alla difesa anche perché permane la continuità dell'assistenza tecnica.
Vai al testo della sentenza 9623/2014