di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9658 del 6 Maggio 2014.
Lui va in pensione e il reddito si riduce? Se le esigenze dell'ex nucleo familiare sono aumentate è legittimo l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Nel caso esaminato dalla Corte, in pendenza di giudizio di separazione, la moglie aveva ottenuto per se e per un figlio con lei convivente, un aumento dell'assegno di mantenimento.
Contro tale pretesa il marito aveva contestato che a seguito di avvenuto suo pensionamento era intervenuta una diminuzione del suo reddito, circostanza che avrebbe reso illegittimo l'aumento della somma da versare alla ex per il mantenimento.
La cassazione fa rilevare però che il giudice di merito, non si era limitato a prendere in considerazione tale circostanza ma aveva considerato la situazione economico-patrimoniale del resistente nella sua interezza: l'ex marito infatti era proprietario di diversi immobili, dunque pienamente in grado di far fronte alle aumentate esigenze dell'ex nucleo familiare.
Secondo i giudici della Corte d'appello, egli avrebbe potuto vendere parte di tale patrimonio per far fronte alle richieste della moglie e del figlio.
Tale posizione viene avallata dalla Suprema corte, la quale, nell'enunciare il consolidato principio di diritto, ricorda quale sia la funzione primaria della corresponsione dell'assegno di mantenimento: consentire all'ex coniuge (e alla prole) di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, spiega la Corte, "anche in sede di separazione, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi". Il ricorso è stato così rigettato.
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