di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9661 del 6 Maggio 2014.
In questo nuovo interessante caso affrontato dalla Corte di Cassazione, il giudice d'appello durante un procedimento di divorzio, aveva confermato l'obbligo (già stabilito in primo grado) di corrispondere l'assegno di mantenimento, a carico di un ex marito a favore della ex moglie disoccupata.
Lo stesso ricorreva dunque in Cassazione lamentando violazione di legge e illogicità della sentenza impugnata: sosteneva in particolare che, avendo egli costituito nuovo e numeroso nucleo familiare, nulla avrebbe dovuto corrispondere alla precedente compagna.
A prescindere dalla circostanza che, secondo la Cassazione, il ricorrente abbia ripresentato in sede di legittimità doglianze e profili strettamente attinenti al fatto - dunque insuscettibili di esame in tale sede - la Suprema corte conferma come, nel caso proposto, non si ravvisi alcuna violazione di legge. La funzione specifica dell'assegno di mantenimento consiste infatti nel consentire all'ex coniuge svantaggiato di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio. E' emerso nel corso del giudizio di merito come i due ex coniugi godessero di un alto livello di vita data la titolarità, da parte dell'uomo, di ben due esercizi commerciali, ampie disponibilità di denaro, comproprietà di immobili e proprietà
di sei auto. L'ex moglie, al contrario, ha solamente collaborato all'attività commerciale del marito, rimanendo allo stato disoccupata. Date le circostanze, contando anche che l'ex marito nel frattempo ha costituito nuovo nucleo familiare molto numeroso (con cinque figli) il giudice ha ritenuto comunque opportuno determinare un cospicuo assegno mensile di mantenimento a favore della ex moglie. Verificata l'insussistenza di violazione di legge, unitamente alla logicità della motivazione fornita, la discrezionalità del giudice d'appello appare essere stata correttamente esercitata. Il ricorso è rigettato.Vai al testo dell'ordinanza 9661/2014