di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 10424 del 14 Maggio 2014. 

Per ottenere il risarcimento del danno da mobbing è onere del lavoratore provare tutti gli elementi necessari alla sua configurabilità. Ce lo ricorda la Corte di Cassazione occupandosi del ricorso di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che aveva chiesto il risarcimento del danno da mobbing

La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado ed il caso finiva in Cassazione.

La Suprema corte, dopo aver richiamato la corretta qualificazione del mobbing come "la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo", ha evidenziato che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova per integrare la fattispecie di mobbing.

Il dipendente infatti avrebbe dovuto provare una serie di elementi idonei ai fini della configurabilità del mobbing e tra questi: il nesso eziologico intercorrente tra la condotta del datore di lavoro (o del superiore gerarchico) e il danno subito, alla salute e/o alla personalità; l'intento persecutorio; la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio.

La Corte ha anche chiarito che obblighi di protezione del lavoratore ineriscono a problematica giuridica differente rispetto alla domanda di mobbing (nella specie attivata dal ricorrente): nel caso il lavoratore non avesse chiaramente qualificato la propria domanda in richiesta di accertamento e condanna del datore per mobbing, allora il giudice del merito, nel caso in cui non risultasse in maniera univoca che i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro e dai colleghi avessero natura vessatoria - mancando allo stato un reale intento persecutorio, elemento indispensabile al fine di configurare una condotta di mobbing - avrebbe dovuto comunque valutare se alcuni dei comportamenti denunciati potessero essere considerati mortificanti per il lavoratore, decidendo per l'eventuale risarcimento del danno. 

Avendo tuttavia il ricorrente qualificato nel merito la propria domanda come mobbing e avendo il giudice d'appello correttamente e logicamente argomentato, il ricorso è rigettato.

Qui si seguito il testo integrale della sentenza.


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