di Gerolamo Taras - Esiste una sostanziale differenza tra il concetto di "causa di servizio" e lo status di "vittima del dovere": entrambi dipendono dalla qualificazione giuridica di eventi sfavorevoli accaduti nell' esercizio delle mansioni connesse allo status di dipendente pubblico. Il riconoscimento della causa di servizio ( e dei relativi benefici) riguarda la generalità dei dipendenti pubblici. Lo status di "vittima del dovere" può al contrario essere riconosciuto, solamente, ad alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, magistrati, per eventi sfavorevoli verificatisi nell' ambito dello svolgimento delle mansioni, connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Innanzitutto "secondo quanto disposto dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563: "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: … b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico"; per il comma 564: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Mentre il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, specifica che "si intendono: … c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1).
Con delle precisazioni quanto ai criteri applicativi, come puntualizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 01794/2014 dell' 11/04/2014.
"Non tutti i sinistri verificatesi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte dalle categorie individuate dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563 e 564 possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere".
I criteri per la concreta applicazione dell'art. 1, comma 563, lettera b), della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, erano già stati individuati, dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, dove si era chiarito che:
1.- "tra l'attività di ordine pubblico e il decesso o l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico (o da una reazione ad essa), non essendo sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo" (Sez. I, parere n. 5011/2010 del 17.11.2010).
2.-" (Sez. I parere n. 02324/2011 del 09.06.2011), il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto. (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001 , n. 1404)".
Secondo il Giudice di Appello, il decesso per incidente stradale, avvenuto nel tragitto tra il Comune e l'Ufficio Elettorale, dove il Funzionario si recava per l'espletamento delle proprie incombenze lavorative, costituisce quindi un'ipotesi di infortunio in itinere, con conseguente riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio del decesso. Non spettano, invece, gli ulteriori benefici previsti dalle norme speciali concernenti le "vittime del dovere" - ipotesi questa più ristretta e specifica rispetto all'ordinario trattamento del decesso per causa di servizio.
Nel caso in esame, non è infatti individuabile alcun rapporto di causalità diretta tra il decesso e l'attività volta al mantenimento dell'ordine pubblico, né tra la morte o l'infermità e la causa di servizio dipendente da particolari condizioni ambientali e operative.
Viene così confermata la sentenza di primo grado. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sentenza N. 00973/2013) aveva respinto il ricorso presentato dai familiari, contro il provvedimento del Ministero dell' Interno, che aveva negato il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad un Funzionario del Ministero dell' Interno, deceduto in un incidente stradale avvenuto in attività di servizio,
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Sentenza Consiglio di Stato n. n. 01794/2014 dell’ 11/04/2014