Pasquale Acconcia

Premessa. 1 - L'assicurazione infortuni sul lavoro: gli eventi tutelati rispetto al rischio assicurato; 2 - Dal rischio assicurato all'occasione di lavoro: il superamento della relazione necessitata fra obblighi assicurativi (dell'azienda) e garanzia della tutela (dei lavoratori); 3 - L'occasione di lavoro e i casi di specie: dalla rapina allo stupro in itinere; 4 - Dalla indennizzabilità del caso al riconoscimento della rilevanza di danni permanenti: rilevanza delle tematiche riguardanti la valutazione dei danni psichici, diretti o conseguenti; 5 - Riflessioni ulteriori sul fondamento della indennizzabilità del caso: una lettura estensiva della "costrittività organizzativa" alla luce di un recente commento; 6 - La circolare INAIL su infortuni in trasferta/missione. Sembra concludere il percorso di ampliamento della tutela ma cresce il rischio di accelerare la deriva assistenzialistica della tutela assicurativa

 

Premessa

            Fatti di cronaca recenti, l'eco di accadimenti traumatici in varie parti del mondo ripropongono continuamente all'attenzione sociale e mediatica il tema della violenza sulle donne, nelle sue varie sfaccettature, fra le quali un posto non marginale occupa lo stupro perpetrato in danno di lavoratrice sul posto di lavoro o in itinere, da estranei o dai colleghi di lavoro; con l'acuirsi in certi casi dei fenomeni nei quali componenti riferibili a erotismo deviato si sommano e si saldano con fenomeni di mobbing, stalking ecc.

            E' un ginepraio difficile da districarsi anche perché i vari episodi sono la cartina di tornasole della maturità, o meno, del corpo sociale rispetto ai fatti specifici qualora gli stessi coinvolgano il ruolo delle donne: vari commenti sul web, così, hanno espresso scandalo e perplessità a fronte del fatto che una lavoratrice in missione ferita dalla caduta di un lume in albergo durante un amplesso sessuale pretendesse di essere risarcita dal proprio datore di lavoro (era in Australia, in Italia sarebbe stato dall'INAIL.)[i]. Ed anche nel caso dello stupro commenti pur isolati esprimono meraviglia per il fatto che una lavoratrice stuprata per strada nel tornare dal lavoro pretendesse un indennizzo dal datore di lavoro che, secondo l'autore del messaggio di commento "non c'entra proprio nulla" e, chiosa finale in questo modo si aumentano i costi di produzione e cresce la disoccupazione.

            Per questo, non sembra inutile ricostruire, rispetto all'episodio richiamato nel titolo, i presupposti giuridici - fuori da valutazioni di ordine sociale - delle varie prese di posizione sempre con riferimento alla posizione dell'INAIL e alla tutela prevista dall'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1-      L'assicurazione infortuni sul lavoro: gli eventi tutelati rispetto al rischio assicurato

Il punto di partenza resta che in Italia la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi professionali - quei rischi ai quali sono esposti in ragione del proprio lavoro - nasce e si consolida sulla falsariga delle assicurazioni private, con un percorso di progressiva crescita della componente pubblicistica nel sistema che trova un'eco, pur dimezzata, nella assicurazione per la RCA. Rispetto, quindi, a un incidente sul lavoro si è partiti (dopo un'iniziale fase "volontaria") con il prevedere un obbligo giuridico di assicurarsi, prima, l'iscrizione ad appositi enti pubblici, poi, al fine di garantire il ristoro dei danni fisici e economici subiti dai lavoratori, sotto forma di restitutio ad integrum e/o risarcimento/indennizzo.

Vi è stata, quindi, fin dall'inizio grande attenzione per la condizione delle vittime degli infortuni, senza escludere l'interesse degli stessi imprenditori per le condizioni di sicurezza e la necessità di forme di prevenzione che non ne mettessero in discussione, però, l'autonomia dell'impresa nell'organizzazione del lavoro e dei suoi processi produttivi.[ii] Di quest'autonomia componente essenziale era e resta anche il decidere la dislocazione territoriale della azienda e dei luoghi di servizio" con i suoi riflessi sulle condizioni di lavoro e vita delle persone costrette ad affrontare disagi vari e più o meno pesanti nel raggiungere il posto di lavoro.[iii]

            A partire dall'origine assicurativa del sistema ha preso corpo e rilievo centrale nella tutela dei rischi professionali la nozione di rischio assicurato quale cardine della delimitazione, inizialmente significativa, dei confini della tutela, riassunta dalla affermazione consolidata sino ad epoca recente secondo la quale al centro del sistema dovesse porsi non la "causa" (essenziale, invece, perle malattie professionali) ma l' "occasione di lavoro" da intendere non come pura e semplice  coincidenza di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, che se applicata al tema della tutela dell'infortunio, finirebbe per estendere in modo illimitato la casistica degli eventi indennizzabili.

Va intesa, invece, come condicio sine qua non, nel senso che è un requisito che sussiste quando i lavoratori subiscono l'infortunio "nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti: si utilizza, così, l'espressione dell'art. 2049 Cod. Civ., secondo l'interpretazione estensiva ad essa attribuita dalla dottrina e dalla giurisprudenza"". Così la Corte costituzionale nella sentenza 462 del 1989, richiamata da E. Faiazza che, in una efficace sintesi sull'infortunio sul lavoro, [iv] ricorda che, partendo da questi presupposti, dottrina e giurisprudenza sono state a lungo ferme nel ritenere che non è sufficiente che l'infortunio si sia verificato sul lavoro, ma occorre che avvenga per il lavoro. "L'occasione di lavoro, cioè, sussiste anche quando l'infortunio derivi da caso fortuito o da cause estranee al lavoro svolto mentre non si può ritenere che sussista soltanto perché l'infortunio si sia verificato durante o sul luogo del lavoro".[v]

            Questa iniziale - ma a lungo dominante - impostazione era dunque lucidamente coerente con la matrice assicurativa della tutela a fronte della quale intendeva riferire la tutela solo a quegli eventi che fossero concretizzazione del rischio professionale di cui l'azienda dovesse farsi carico in qualità di responsabile[vi].

2 - Dal rischio assicurato all'occasione di lavoro: il superamento della relazione necessitata fra obblighi assicurativi (dell'azienda) e garanzia della tutela (dei lavoratori)

L'impostazione iniziale nel tempo è stata progressivamente scardinata - pur con ricorrenti ritorni di fiamma -  da dottrina e giurisprudenza; quest'ultima attenta alla condizione di debolezza del contraente lavoratore (in dubio pro misero speculare all'in dubio pro reo del diritto penale) , comunque da tutelare rispetto ad eventi gravemente lesivi della salute e integrità fisica.

Il richiamo del percorso spesso tormentato compiuto per questa evoluzione, soprattutto per la disciplina dell'infortunio in itinere, esula dalla economia di questa nota per la quale ritengo sufficiente richiamare la conclusiva riflessione di A. De Matteis[vii] secondo il quale "si deve concludere che l'obbligo assicurativo dell'attività lavorativa costituisce nell'infortunio in itinere, come nel rischio specifico improprio e nel rischio ambientale, il presupposto per una più estesa tutela a tutti gli eventi in qualche modo collegati con la necessità del lavoratore di trovarsi nella situazione di rischio per obblighi nascenti dal contratto di lavoro".

            Di quest'affermazione che potrebbe apparire tranciante, lo stesso A. coglie tutta la insidiosità: - ricordando che sempre più appare necessaria una tutela autonoma dell'infortunio in itinere per la generalità delle persone esposte ai rischi della strada; - ribadendo che anche l' infortunio in itinere deve rimanere ancorato alla nozione di occasione di lavoro conditio sine qua non.

Solo per inciso, ricordiamo, a questo riguardo, che la tendenza, di per sé lodevole, ad ampliare sempre più la sfera dei rischi tutelati superando i confini della responsabilità assicurativa in nome di una lettura elastica delle norme costituzionali, comporta il crearsi di continue disparità di trattamento, vere e proprie ingiustizie a volte, difficilmente governabili come nel caso dell'amianto la cui tutela - nata in campo assicurativo - tende ad estendersi sempre più all'intera popolazione, giustificando sollecitazioni per una forma di "assicurazione sociale" estesa, appunto, all'intera collettività.

E' ovvio, quindi, che anche nel nostro caso il confine della tutelabilità resti comunque "mobile" e per certi versi "tenue" anche a fronte di altre affermazioni dell stesso A. (op.cit. pag. 182) nel senso che:

- la condicio consisterebbe nel fatto che se il lavoratore non fosse stato presente nel luogo dell'evento per ragioni di lavoro, l'infortunio del lavoratore stesso non si sarebbe verificato";

- "per occasione di lavoro deve intendersi qualsiasi situazione di rischio d'infortunio nella quale il lavoratore si trovi in esecuzione di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro".

            Del resto, i dubbi sul valore di tale principio quale strumento per risolvere i casi di specie crescono quando nell'accadimento s'inserisce un elemento "personale"  come nel caso diniego dell'indennizzabilità di un infortunio occorso per lesioni provocate dal  marito della lavoratrice, lungo "l'iter"; o anche, a questo punto, sul posto di lavoro, aggiungiamo noi poiché se con la riforma del decreto 38/2000 si è operata una piena identificazione dell'infortunio in itinere con l'infortunio "in azienda" quanto affermato per quest'ultimo si applica anche per il primo, ma il discorso deve valere anche al contrario.

            Il caso riguarda la sentenza della Corte di appello  di Ancona, n.137/2007 (già in Dir. Lav. Marche 2007, 4, 556 richiamata da De Matteis (Op.cit. 222) rispetto alla quale, in prima approssimazione, ritengo che l'unico modo per spiegarla - ammesso che il diniego da parte dei giudici trovi ancor oggi conferma per casi analoghi - nel rispetto dei principi sopra richiamati sia di configurare una sorta di "rischio personale" contraltare di quello elettivo per capacità di interrompere il nesso di causalità, nel senso che è la tipicità dell'evento rispetto alla persona - la sua "appartenenza" a essa - il tratto caratteristico della fattispecie. E' questa tipicità, cioè, che giustifica l'eccezione e non un riesumato collegamento necessario fra evento tutelato e rischio assicurato dall'imprenditore.

 

Altrimenti, si porrebbe in dubbio - ed è escluso da giurisprudenza e dottrina consolidate,  il principio che il rischio considerato per definire l'obbligo assicurativo dell'azienda (la presenza di una macchina, ad esempio) non vincola la verifica dell'indennizzabilità del caso, legata unicamente al fatto che l'evento sia accaduto in occasione di lavoro.[viii]

 

3 - L'occasione di lavoro e i casi di specie: dalla rapina allo stupro in itinere

Queste considerazioni generali appaiono sufficienti, nel caso da cui siamo partiti, per riconoscere l'indennizzabilità di un infortunio frutto di una rapina subita dal lavoratore "in itinere", riconosciuto tale per la ricorrenza degli elementi identificativi previsti dal decreto 38/2000. E' stato sufficiente, fra l'altro, per la Cassazione che con la sentenza n.11545 del 10 luglio 2012 ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche nel sistema vigente prima del decreto 38/2000, è indennizzabile l'infortunio occorso "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi anche imprevedibili ed atipici indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.

Infatti, prosegue la Corte, il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa con la sola eccezione del solo rischio elettivo (conf.3776/2008). Per questo la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto invece che tra prestazione lavorativa ed evento sussistesse esclusivamente coincidenza cronologica e topografica.

Proprio richiamando questo precedente, così, l'INAIL ha riconosciuto come infortunio sul lavoro indennizzabile quello accaduto a lavoratrice che rientrava a casa dal lavoro di notte ed è stata stuprata da uno sconosciuto; con ciò facendo puntuale attuazione del principio generale ormai  consolidato e recepito, appunto, dalla sentenza della Cassazione di luglio 2012 prima richiamata.

            Ovviamente, aggiungiamo ripercorrendo a ritroso l'iter di De Matteis (dall'infortunio in azienda a quello in itinere) , se questo principio è valido per l'infortunio in itinere (la cui normativa è specifica, ma non eccezionale, e distinta da quella del Testo unico 1124/1965) non vi dovrebbero essere dubbi qualora lo stesso evento si verificasse sul posto di lavoro (latamente inteso), a prescindere da ogni valutazione circa la "riconducibilità" del fatto a motivi pur indirettamente professionali (un momento di strategia di mobbing, ad esempio). Seguendo questa logica, ac esempio,  avrebbe dovuto essere indennizzato il caso verificatosi a Torino di una barista violentata da un collega che l'ha drogata con una sostanza "ad hoc".[ix]

4 - Dalla indennizzabilità del caso al riconoscimento della rilevanza di danni permanenti: rilevanza delle tematiche riguardanti la valutazione dei danni psichici, diretti o conseguenti.

            Questa la vicenda dello stupro perpetrato ai danni di lavoratrice durante il tragitto per rientrare a casa che ha avuto un iniziale risalto mediatico per il riconoscimento come infortunio dell'evento con provvedimento INAIL che ha attuato, quindi, i principi più volte richiamati.

            La vicenda, peraltro, ha meritato nuova attenzione mediatica per un altro aspetto riguardante la determinazione del danno subito dall'interessata e indennizzabile da parte di INAIL  il quale in prima battuta aveva riconosciuto all'interessata il solo diritto alla indennità di temporanea, ritenendo che non fosse residuato un danno biologico permanente; o meglio, pensiamo, ritenendo che non fosse stato dimostrata l'esistenza di un danno permanente residuo.

            L'interessata, assistita dal Patronato INCA ha proposto ricorso, con adeguata dimostrazione, e l'INAIL ha riconosciuto in sede amministrativa il diritto alla liquidazione di un indennizzo per il danno biologico permanente:  10.000 euro, corrispondente, suppongo, a una valutazione della invalidità residua inferiore  al 6%.

            Si tratta di una valutazione forse discutibile ma che appare congrua qualora la si completi con il fatto che il datore di lavoro nell'ambito della stessa vertenza ha acconsentito a modificare le modalità di servizi della donna in modo da evitarle il riproporsi di situazioni di oggettivo pericolo "occasione" della violenza: Con ciò confermando indirettamente che sono le modalità organizzative del servizio della esposizione al rischio..

            Per riassumere, quindi, nella vicenda possono individuarsi due distinti filoni di attenzione giuridica, prima ancora che mediatica.

            Il primo filone riguarda la riconosciuta indennizzabilità come infortunio in itinere dell'evento lesivo secondo il chiaro pronunciamento della Cassazione prima richiamato  che l'Avvocato generale dell'INAIL fa proprio affermando che, rispetto al classico incidente da circolazione stradale,  la categoria dell'infortunio in itinere è assai più estesa e riguarda tutto ciò che attiene alle condizioni di percorrenza del tragitto.  "Pertanto, rientra in somma nelle tutele previste dalla legge anche il pericolo di subire un'aggressione o una violenza nel caso una persona, nel tragitto per tornare a casa dal proprio luogo di lavoro, debba necessariamente percorrere una strada isolata. Proprio in virtù di questo stesso principio è stato, recentemente, riconosciuto come infortunio in itinere anche un episodio di rapina di cui è stato vittima un lavoratore".

Il riconoscimento amministrativo è chiaro nelle motivazioni, dunque, anche se lascia un ombra di dubbio il richiamo della "strada isolata" che riecheggia antiche restrizione che, se attualizzate, andrebbero a ingrossare la schiera dei "necessitati" della nozione del Decreto 338/2000. E non vorremmo dover leggere di un indennizzo negato per uno stupro perpetrato lungo la Cristoforo Colombo, a Roma, in pieno sole.

            E' un risultato non da poco, soprattutto a livello di coscienza sociale qualora si consideri che, come accennato all'inizio, fra i commenti a un Sito web sulla decisione INAIL si legge che, dato che gli infortuni indennizzati sono un costo "Mi può spiegare qualcuno perchè una azienda deve pagare più tasse se una persona viene violentata mentre rincasa? Con tutta la comprensione per la vittima, ma cosa c'entra l'azienda? E poi ci si lamenta perchè le aziende non assumono". E' del resto una reazione  tipica quando nella vicenda c'è di mezzo una donna, come nel caso della lavoratrice australiana anch'esso sopra richiamato.

            Il commento è certamente rozzo e non condivisibile nella ricostruzione giuridica dell'evento che, peraltro, nei termini di ampia apertura prima richiamati potrebbe "mostrare la corda"  poiché cui sembra creare una disparità di trattamento a danno di persone vittime di identico trauma non collegabile al lavoro con un filo che può apparire "tenue"; per questo, da ultimo torneremo sul tema per un approfondimento alla luce di un recente contributo scientifico riferito al caso di specie. 

            L'altro punto importante riguarda il riconoscimento dell'esistenza di un danno permanente, oltre la scontata rilevanza della invalidità temporanea, che può riguardare il profilo patrimoniale,  quello biologico, esistenziale, morale come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, con riferimento al danno morale,  con la sentenza 21 giugno 2011, n. 13611, che conferma la condanna al risarcimento dei danni morali inflitta dai giudici del merito agli autori dello stupro di gruppo di una giovane donna precisando che "il risarcimento dovrà basarsi sulla quantificazione del dolore provato dalla vittima; operazione di sicuro non semplice poiché occorrerà determinare l'ammontare del danno considerando che la vittima di stupro si porta con sé, per tutta la vita, "un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire[x].

            E' vicenda penale, ma una volta assodato che lo stupro rientra a tutti gli effetti nella casistica infortunistica, allo stesso non potrà non applicarsi tutta la gamma di valutazioni di danno nei termini previsti per la generalità delle lesioni da infortunio sul lavoro, come implicitamente riconosciuto, nel caso di specie, dall'Istituto assicuratore con il suo secondo intervento sul tema.

            Il risultato, pur scontato, appare importante, a prescindere da valutazioni circa l'entità dell'indennizzo riconosciuto - è valutazione di merito e tecnica -  e circa la inadeguatezza, confermata in questo caso, della liquidazione in capitale del danno che interrompe il rapporto con l'Istituto per eventi che avrebbero bisogno piuttosto di un collegamento duraturo con lo stesso  chiamato dalla legislazione più recente a "prendere in carico" il soggetto per prestazioni economiche ma soprattutto sanitarie e assistenziali, come lo stesso INAIL rivendica da sempre.

            Il tema trascende i confini della nostra sommaria ricostruzione per la quale è utile piuttosto:

- ricordare che la nozione di danno biologico dell'assicurazione infortuni fa espresso riferimento all'integrità psico-fisica del lavoratore;

- sottolineare che, come più volte ribadito da giurisprudenza e dottrina,  le conclusioni della infortunistica "ordinaria" circa la varietà delle tipologie di danno risarcibile,  vanno applicate senza distinguo all'infortunio in itinere. Discorso analogo vale per i meccanismi di valutazione della entità della menomazione, da un lato, del danno da risarcire, dall'altro, all'uopo soccorrendo nel merito le specifiche tecniche in materia di valutazione dei danni psichici, lo stress lavoro correlato, ecc.

            Va sottolineato, d'altra parte, la circostanza che la materia dei danni psichici è per lo più riferita e trattata nell'alveo delle patologie lavoro correlate, laddove la "malattia psichica" è effetto primario dell'azione di fattori patogeni di vario genere. Nel caso dello stupro, invece, siamo di fronte a un classico infortunio sul lavoro che può avere conseguenze di natura psichica immediate ovvero ricorrenti nel tempo anche a distanza di anni. Una specie di sottoprodotto, in questo secondo caso, delle conseguenze immediatamente lesive dell'incidente che ha formato oggetto, fra l'altro, di una ricerca dell'ANMIL con l'Università di Padova, riguardante, appunto, Le conseguenze psicologiche di un infortunio sul lavoro: spunti e riflessioni [xi].

            Più ampio sviluppo e ben maggiore evidenza scientifica, legislativa ed anche "amministrativa" hanno approfondimenti e ricerche riguardanti il tema che, come si è detto, vede al centro dell'attenzione la patologia psichica come conseguenza diretta di un infortunio e, soprattutto, di una malattia lavoro correlata: a partire dallo stress che va assumendo un ruolo centrale, cardine delle stesso politiche di prevenzione qualora si ritenga che sia proprio la "costrittività organizzativa" tipica del lavoro a costituire un motore essenziale per il manifestarsi delle patologie in parola.

5 - Riflessioni ulteriori sul fondamento della indennizzabilità del caso: una lettura estensiva della "costrittività organizzativa" alla luce di un recente commento.

            Questo accenno ci consente di concludere con un richiamo al primo dei temi affrontati, riguardante l'indennizzabilità dello stupro nell'ambito dell'infortunistica del lavoro in itinere. Per quest'ultima ipotesi le ricostruzioni sopra richiamate potrebbero apparire una soluzione totalmente "eversiva" degli originari principi assicurativi, superando il criterio del collegamento con la responsabilità dell'impresa del rischio che ha dato poi luogo all'evento lesivo. Tanto da alimentare le preoccupazioni di quanti intravedono in queste aperture il pericolo di una deriva assistenzialistica dell'assicurazione infortuni e da far apparire comprensibile il correttivo, da parte dell'Avvocato generale INAIL, del requisito di "specificità del percorso".

            In un contesto diverso, ma analogo per le problematiche che propone, M. Giovannone e F. Catalfamo in un recente commento sui rischi di violenza carnale delle lavoratrici in trasferta in Paesi ad alto rischio esaminano la questione a partire dal rapporto di lavoro; in termini ,quindi, di prevenzione (anche di questi rischi) e di conseguenti obblighi a carico dei datori di lavoro responsabili, ai sensi del l'art. 2087 cod. civ. e di normative specifiche all'atto del concretizzarsi di detti rischi in assenza di idonee precauzioni da parte loro. Al limite, aggiungiamo noi, evitando di organizzare le proprie attività in detti luoghi con personale femminile.[xii]

 

Qualora ci si astragga dagli episodi richiamati dall'articolo - che richiama anche, con significativo parallelo, la vicenda italiana di cui ci occupiamo - è evidente come nelle vicende del rapporto di lavoro un posto di rilievo debbano assumere -  gli AA lo sottolineano -  gli obblighi di security e di safety che tutti assieme incombono sull'imprenditore. Non solo prevenzione per i rischi collegati all'uso di macchine, sostanze o ambiti lavorativi pericolosi ma anche per quelli locali  derivanti da ambienti sociali e politici caratterizzati, appunto, da alti rischi, a partire da quelli di "genere".  

 

Lo spunto è decisivo per le conclusioni degli autori circa la condizione delle donne che lavorano, rispetto al quale può essere utile riflettere, per inciso, sulla costrittività organizzativa connotata, a torto secondo noi, di caratteristiche negative. Riteniamo, infatti, che qualsiasi sistema organizzato comporti per i suoi componenti una dimensione fisiologica di costrittività organizzativa, apprezzabile già nel passaggio, per dei bambini, dal tirare quattro calci al pallone al disputare una pur approssimativa partita. Il portato naturale, fisiologico dell'organizzare rispetto a uno scopo che, nei fatti, sarà d'intensità diversa, a volte patologica sempre in rapporto alla persona del lavoratore, con la possibilità d'impatti diversi.

 

E' il caso delle malattie professionali lavoro correlate, delle patologie professionali da stress, alcune delle quali risentono dell'equivoco di subordinare necessariamente l'indennizzabilità a comportamenti scorretti dell'azienda. Il tema non può essere certo trattato in queste sommarie note, mentre di più immediato interesse è la conclusione che ne traiamo - in continuità logica con quelle dei predetti autori - nel senso che la responsabilità di impresa, il rischio professionale dell'impresa in materia infortunistica prende le mosse dalla costrittività organizzativa nella sua intera gamma sicché tutto quello che da essa consegua - anche il dover recarsi in un certo luogo ad una certa ora e non ad un'altra,  - rientra in detta sfera di responsabilità ed è, quindi, rilevante a fini assicurativi e indennitari.

 

            Il datore di lavoro, insomma, è responsabile certamente per  le macchine, per le sostanza, per l'ambiente ma soprattutto dell'organizzazione della produzione e del  lavoro con la "costrittività" insita in essa; non basta che le prime e le seconde siano a norma, che l'ambiente sia salubre e tecnicamente sicuro qualora manchi nel complesso un orientamento complessivo alla prevenzione in tutte le scelte aziendali, a partire da quelle sul dove operare, con che livello di security ecc.

 

In altri termini, fra i doveri del datore di lavoro - lo ribadisce l'articolo citato -  vi è sicuramente quello di verificare a quali livelli di pericolo sia consentito di esporre un lavoratore in relazione al luogo della prestazione - il caso considerato dagli autori è quello di dipendenti da ditte italiane dislocati all'estero in zone rischiose - o, prima ancora, in relazione all'intero arco di costrittività che ricomprenda il percorso casa - ufficio comunque si configuri.

           

            Ne discendono riflessi significativi per la gestione del rapporto di lavoro con riferimento ai profili della safety e della security, a prescindere dal verificarsi o meno di eventi lesivi con tutto il corollario di misure, non definibile compiutamente a priori, che il datore di lavoro deve adottare affinché la prestazione lavorativa si svolga nelle condizioni di massima sicurezza possibili.

 

            Questo discorso, orientato nell'articolo alla dimensione internazionale della  questione con attenzione ai profili di genere, può essere  riproposto per vicende nazionali e per il caso di specie, in particolare, che proprio per questo motivo si è concluso con l'indennizzo INAIL e con la decisione aziendale (nascosta fra le pieghe dei media) di modificare le modalità di servizio dell'interessata per renderle più sicure e meno stressanti.

 

Un impegno dell'azienda - pienamente contrattuale, a nostro avviso -  per meno rischi e disagi, insomma, anche al fine di fornire un significativo contributo al superamento, per quanto possibile, del trauma psicologico per il "frammento di vita spezzato" di cui parla la sentenza che abbiamo prima richiamato.

 

 

6 - La circolare INAIL su infortuni in trasferta/missione. Sembra concludere il percorso di ampliamento della tutela ma cresce il rischio di accelerare la deriva assistenzialistica della tutela assicurativa

 

            L'insieme di queste considerazioni, riflessioni, apporti giurisprudenziali ed anche normativi, nazionali e internazionali costituiscono, così, una solida base per le conclusive valutazioni dell'INAIL che, proprio in relazione alla disciplina degli infortuni occorsi durante trasferte o missioni, con la circolare richiamata in precedenza è giunto alla tranciante conclusione secondo la quale la nozione di occasione di lavoro copre il lavoratore per tutto il tempo in cui egli non è "libero" di organizzarsi come meglio crede, ma deve esporsi a rischi direttamente o indirettamente indotti dall'ordine aziendale[xiii].

 

            Si tratta di un'affermazione che possiamo considerare risolutiva nella misura in cui supera l'intero dibattito, con il suo carico di perplessità, fin qui riportato e commentato. E' una conclusione che riteniamo di condividere pienamente a condizione che si riconosca come essa poggi sulla solida base della "costrittività organizzativa" prima richiamata che consente di mantenere integro il rapporto fra il rischio, nell'ampia accezione accolta, e responsabilità del datore di lavoro che anche in questo caso è proprio lui a creare le condizioni per il maturare dell'evento lesivo come rischio da prevenire anche in termini di precauzione.

 

            Altrimenti, qualora si abbandoni quest' ancoraggio, la "navicella" della tutela per gli infortuni sul lavoro sempre più correrà il rischio di una irreversibile deriva assistenzialistica della tutela stessa, con livelli di prestazioni e ampiezza soggettiva della stessa condizionati da scelte politiche e disponibilità finanziarie.

 

E' la deriva assistenzialistica di cui abbiamo parlato in più occasioni, che superando il principio assicurativo/indennitario tende a lasciare come unico riferimento l'articolo 38 della Costituzione che riferisce quest'ultima a criteri di adeguatezza letta in ottica statale piuttosto che a criteri di responsabilità del datore di lavoro.

 

La conseguenza immediata è che si tende sempre più a tenere fuori dal meccanismo assicurativo provvidenze anche importanti e sicuramente indennitarie, come l'adeguamento ISTAT dell'indennizzo per danno biologico, accollandole ad appositi Fondi, le cui dimensioni sono - come sempre - manovrabili a seconda delle disponibilità (e dell'esigenza di "tagli"),   fuori da ogni logica di garanzia tipica di ogni sistema assicurativo. Una oggettiva sollecitazione in questo senso deriva, ovviamente, dalla continua tensione per il dilatarsi della platea di aventi diritto a tutele analoghe a quelle dei lavoratori o dell'oggetto della tutela, come nel caso dell'amianto ed anche per ipotesi di confine della tutela stessa, come nel caso, appunto, dell'infortunio in itinere. [xiv]

 

NOTE

 

[1] Sull'episodio, letto nel quadro della rilettura INAIL dell'occasione di lavoro v. Acconcia, Infortuni sul lavoro. l'INAIL rilegge la nozione di occasione di lavoro con riferimento agli infortuni occorsi durante missione o trasferta: una conferma nella continuità di giudizio su https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14824.asp. Proprio la circolare INAIL da cui trae spunto l'articolo presenta particolare interesse per il discorso che intendiamo sviluppare laddove afferma, in sostanza, che la nozione di occasione di lavoro copre il lavoratore per tutto il tempo in cui egli non è "libero" di organizzarsi come meglio crede, ma deve esporsi a rischi direttamente o indirettamente indotti dall'ordine aziendale

2 Può affermarsi, anzi, che tutta la battaglia per la prevenzione, per il controllo dell'osservanza delle misure di sicurezza avvia ruotato attorno all'intuizione, se così si può dire, da parte datoriale del fatto che parlare di prevenzione vuol dire in definitiva parlare, come di fatto sta accadendo sempre più incisivamente, di modelli produttivi, di organizzazione del lavoro e della produzione, con necessità di fare i conti con obiettivi e interessi di pari consistenza riferibili al versante prevenzione. Basti considerare per avere un'idea di questa complessità il problema dell'ILVA di Taranto con tutti un po' "stretti" fra esigenze di occupazione, di economia territoriale, sicurezza e igiene dei lavoratori, sicurezza e igiene ambientale. In questo quadro, come vedremo, ben si colloca il tema di questo articolo che coinvolge in definitiva la libertà di scelta - o la pretesa libertà - del datore di lavoro di decidere dove, quando e come collocare la produzione e quindi la prestazione  del lavoratore.

 

3 Sul punto appaiono interessanti le considerazioni  formulate da Giovannone e Catalfamo nell'articolo citato più avanti circa l'attività produttiva di aziende italiane all'estero con esposizione dei lavoratori addetti a rischi che vanno certamente al di là dei normali rischi di mestiere.

 

4 (http://www.diritto.it/docs/33930-gli-infortuni-sul-lavoro?page=3)

 

5 Per una ricostruzione della posizione di dottrina e giurisprudenza degli anni '70 dello scorso secolo v., con osservazioni critiche ACCONCIA, L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali, in Trattato di previdenza sociale diretto da Bussi e Persiani, IV. 1981

 

6 Fra l'altro, pagando il relativo premio commisurato all'andamento infortunistico e partecipando alla gestione indennitaria sia con l'accollo dell'onere per i primi giorni di indennità di temporanea, sia - è un aspetto non sempre colto - rimanendo esposto all'azione di regresso dell'INAIL in presenza di un riconoscimento dell'evento come infortunio sul lavoro.

 

7 In  Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2011, p.221 (di cui  ampi stralci anche delle parti sopra richiamate in temadi occassione di lavoro e infortunio in itinere sono pubblicate  sul Web all'indirizzo http://books.google.it/books?id=WAx0_FpV40cC&pg=PA38&lpg=PA38&dq=A.De+Matteis.+Infortuni+sul+lavoro+e+malattie+professionali+2011&source=bl&ots=NDzsFONtrZ&sig=zHJwpBlvQtks4K5H7lmhRpy1r14&hl=it&sa=X&ei=3t9PU4_uN9HKsgb5soHAAg&ved=0CGoQ6AEwBw#v=onepage&q=A.De%20Matteis.%20Infortuni%20sul%20lavoro%20e%20malattie%20professionali%202011&f=false,

 

8 E' un profilo di difficile comprensione per i lettori poiché occorre tener distinto il profilo dell'obbligo assicurativo che grava sul datore di lavoro in relazione ad uno degli "indicatori di rischio" previsti dall'articolo 1 del T.U. n.1124 del 1965 (ad esempio un apparecchio elettrico) da quello della indennizzabilità dell'infortunio, legata come si è visto al collegamento dell'evento alle mansioni svolte e non al solo utilizzo della predetta apparecchiatura

 

9)http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/03/05/news/barista_violenta_la_collega_con_la_droga_dello_stupro-80270461/

 

10  (http://www.altalex.com/index.php?idnot=14866)

               

11 http://www.anmil.it/Portals/0/Ricercera_defintiva.pdf  con riflessioni conclusive condensate poi nel volume I disturbi emozionali dopo un infortunio sul lavoro ivi consultabile ove, pur in termini problematici per ulteriori approfondimenti si prospettano interessanti ipotesi di lavoro circa il permanere dei disturbi in question anche a distanza di anni dall'evento lesivo

 

12 "Violenza sessuale da parte di terzi e danno biologico della lavoratrice. Limiti e prospettive per gli obblighi datoriali e per l'indennizzo assicurativo

 http://www.anmil.it/ANMILinforma/Ilcommento/Obblighidatorialistupro/tabid/2594/language/it-IT/Default.aspx

 

13 Riportata nel citato Infortuni sul lavoro. l'INAIL rilegge la nozione di occasione di lavoro con riferimento agli infortuni occorsi durante missione o trasferta: una conferma nella continuità di giudizio

14 V. Acconcia, Considerazioni per una riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro fra razionalizzazione ed evoluzione   http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093173.pdf ed anche  Riflessioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15130.asp

 


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