di Luigi Del Giudice - Un posteggiatore abusivo , con la scusa di parcheggiare l'autovettura, sottraeva il veicolo alla legittima proprietaria.
Il tribunale di Napoli lo condanna per il reato di furto ritenendo che l'assoluta illiceità della causa del contratto intervenuto tra l'indagato e la persona offesa rendesse impossibile l'interversione del possesso che si richiede per la configurabilità dei delitto di cui all'articolo 646 del codice penale (appropriazione indebita).L'indagato propone ricorso alla Cassazione ritenendo che poiché la proprietaria dell'auto aveva dato spontaneamente e consapevolmente le chiavi della vettura, così facendo gli aveva attribuito la piena disponibilità sul bene, , e quindi tale forma di detenzione era da farsi rientrare nella nozione di possesso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17957 del 29 aprile 2014, ribadisce che risponde del delitto di furto e non di appropriazione indebita colui che si impossessi della cosa mobile di cui aveva la detenzione e non il possesso (sulla nozione di possesso, inteso come signoria sulla cosa, analoga a quella del proprietario ed esercitabile anche fuori della sfera di vigilanza dei proprietario medesimo, si vedano le seguenti massime RV 115755/70, 113017/69; 131315/75, 128632/74, 125451/74; 122388/72; 127709/74; 146563/80, 113017/69). "I confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita sono stabiliti in base all'estensione della detenzione: il possesso a qualsiasi titolo implica un potere di fatto sulla cosa, che comprende non tanto la mera esistenza della cosa nelle mani dello agente, quanto almeno qualche facoltà di disporre della cosa stessa. Se l'agente non ha alcuna facoltà idonea ad esercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazione indebita" (Sez. 2, n. 1392 del 24/10/1977, Leogrande, Rv. 137835).

 Nel caso di specie, dunque, non vi è alcun dubbio che l'imputato non esercitasse alcuna forma di possesso, ma una semplice detenzione qualificata dallo scopo di parcheggio dell'autovettura; nessun potere autonomo di disposizione della cosa, ma un affidamento temporaneo e condizionato, al limitato fine di una singola e semplice operazione, di brevissima durata nel tempo.

Dott. Luigi Del Giudice

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