La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10427 del 2014, ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.".

Nel caso di specie la Suprema Corte ha preso in esame il ricorso proposto da un'azienda avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure, aveva rigettato l'opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di contributi e sanzioni, dovuti nei confronti dell'INPS. In particolare la Corte territoriale aveva ritenuto che la cartella era stata validamente emessa dall'Ufficio INPS territorialmente competente, sulla base di iscrizione a ruolo dei contributi a seguito di verbale ispettivo che aveva accertato l'interposizione di manodopera in relazione a rapporti di lavoro formalmente instaurati con cooperative e riconducibili invece alla azienda; la Corte aveva fondato la decisione sul verbale ispettivo, sulle dichiarazioni agli ispettori di otto lavoratori e sulle risultanze di tre sentenze del tribunale che aveva accertato la fattispecie interpositoria vietata dalla legge nei confronti di tre lavoratori.  

L'azienda datrice di lavoro lamenta, nel ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per avere la sentenza impugnata fondato la decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi e sulle dichiarazioni rese agli ispettori, sebbene queste, sostiene la ricorrente, non siano assistite da efficacia probatoria privilegiata e sia necessaria la loro conferma in sede testimoniale.

I giudici di legittimità hanno precisato, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che "deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso

del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.".


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