di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 10783 del 16 Maggio 2014. Quali possono essere i soggetti passivi della domanda di accertamento giudiziale della paternità? Nel caso in oggetto una donna afferma di essere la figlia naturale di un soggetto, deceduto all'epoca della citazione, e propone domanda nei confronti dei nipoti del presunto padre. Sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda avanzata sull'assunto che l'azione di riconoscimento della paternità possa essere legittimamente esperita solo contro gli eredi e non verso gli eredi degli eredi. La sentenza viene quindi impugnata innanzi alla Cassazione.

La Suprema corte, nel rispondere al quesito di diritto formulato dalla ricorrente, esamina preliminarmente una problematica sorta in merito ai rapporti tra questioni processuali e sostanziali inerenti la predetta azione di riconoscimento. 

La problematica è stata a suo tempo risolta dalla Corte costituzionale e la Cassazione conferma che "contradditori necessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale sono, ai sensi dell'art. 276 cod. civ., in caso di morte del preteso genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali invece è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi". Il ricorso è rigettato.


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