di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 10921 del 19 Maggio 2014.
Cancellazione e radiazione dall'albo professionale sono sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine degli avvocati a causa di condotte particolarmente gravi e infamanti, sia per il professionista che per l'intera categoria. Restano tuttavia due ipotesi distinte e regolate in modo differente. Nel caso di specie a un avvocato viene applicata la sanzione della cancellazione dall'albo a causa di una condanna riportata per peculato e falso ideologico. Lo stesso richiedeva quindi successiva reiscrizione, richiesta inizialmente accolta dal Consiglio dell'ordine e poi annullata dal giudice d'appello sulla base del fatto che non sarebbe trascorso il tempo necessario a legittimare la stessa, nella specie il lasso di cinque anni previsto per legge. Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso per Cassazione.
Il ricorso è fondato. La Corte d'appello avrebbe infatti esteso per analogia la disciplina applicabile in caso di radiazione dall'albo professionale al caso in oggetto, concernente al contrario la cancellazione. "In presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subìto la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'articolo 47 del R.d.l. n. 1578/1933, secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione", dovendo pur sempre il Consiglio o il giudice adito tenere conto del tempo effettivamente trascorso tra l'irrogazione della sanzione e la richiesta di reiscrizione al fine di verificare il requisito della condotta "specchiatissima e illibata che l'articolo 17 del medesimo decreto richiede per l'iscrizione nell'albo". Verifica che implica una valutazione giudiziale a carattere discrezionale.
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