La norma di cui al comma primo dell'art. 2 bis della l. n. 241/1990 non collega l'ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimento finale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato "in conseguenza" dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine.
Tale interpretazione, chiaramente desumibile dal dettato normativo, è ulteriormente avvalorata dall'espressa previsione del successivo comma 1-bis, con il quale il legislatore ha voluto, per casi determinati, prevedere non già il risarcimento del danno, ma il riconoscimento di un indennizzo per i casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento.In definitiva, l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta in linea generale il risarcimento del danno ingiusto, qualora, con dimostrazione del nesso causale, questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica amministrazione; nei casi espressamente previsti, invece, l'indennizzo consegue al solo fatto del superamento del termine e, ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria, è detratto dalla somme complessivamente riconosciuta a tale ultimo titolo.
Ambedue le ipotesi presuppongono che si verta nell'ambito di un procedimento amministrativo, non potendo le norme applicarsi a casi di attività della pubblica amministrazione diversa da quella procedimentalizzata.
dott. Filippo De Luca
Cultore della materia in diritto amministrativo - Università di Ferrara
Specializzato nelle professioni legali
Abilitato all'esercizio della professione forense
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