Dormire in letti separati non è indice d'intollerabilità della convivenza, mentre la "tresca" documentata dall'investigatore privato sì e può dare luogo all'addebito della separazione. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014, che ha addebitato la separazione a una ex moglie "infedele" escludendo quindi il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento.
La vicenda era stata portata in Tribunale dalla stessa moglie, la quale adducendo l'avvenuta disgregazione della vita coniugale e della convivenza, ormai "mero simulacro" formale, dati i continui litigi e l'abitudine di dormire in camere separate, chiedeva la separazione e il mantenimento. Ma il marito, sospettando di essere tradito, l'aveva fatta seguire da un investigatore privato e nel giudizio aveva presentato le "prove" dallo stesso raccolte, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie.
La Cassazione ha più volte ricordato che l'inosservanza del dovere di fedeltà non costituisce di per sé motivo di addebito della separazione al coniuge fedifrago essendo necessario verificare se l'adulterio è stato la causa della crisi familiare piuttosto che l'effetto (si veda la raccolta di articoli e sentenze in materia di tradimento).
Nel caso di specie è stata data ragione al marito essendosi accertato che il motivo principale della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi fosse proprio la relazione extraconiugale della donna, antecedente la richiesta di separazione, e non già i continui litigi o il dormire in camere separate, non considerati indici sufficienti per provare la fine del rapporto coniugale.
In particolare, gli Ermellini, considerando pienamente legittimo il ricorso allo 007 privato, in caso di separazione, analogamente a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza della stessa S.C. in materia di lavoro (Cass. nn. 20613/2012; 12489/2011; 9167/2003), ritenevano assolto l'onere probatorio, da parte del coniuge richiedente l'addebito, attraverso i tabulati telefonici, le fotografie e il resoconto delle indagini del detective, considerandoli "dati del tutto oggettivi", a differenza delle motivazioni addotte dalla moglie sull'"anteriorità della crisi matrimoniale", addebitando la separazione alla stessa ed escludendo, quindi, il suo diritto al mantenimento.