Non è dovuto l'assegno di mantenimento ai figli specializzandi in medicina che percepiscono il compenso previsto dal contratto di formazione specialistica pluriennale.
Così ha statuito la prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11414 del 22 maggio 2014, accogliendo il ricorso del padre divorziato, cui la Corte d'Appello di Salerno, disattendendo la statuizione del giudice delle prime cure, aveva ingiunto di versare 450 euro al mese quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, convivente con la madre e specializzanda in medicina, con un contratto quinquennale e un compenso di 22.700 euro lordi annui.
Considerando erronea la valutazione della Corte di merito, di equiparare "gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio", la S.C. ha sottolineato, invece, che la natura di tale attività, ex art. 40 d.lgs. n. 368/1999, va valutata alla stregua di un "impegno a tempo pieno che assicura la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sottoposto a regime fiscale e contributivo, con concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni.
Pertanto, ribadendo il principio pacifico in giurisprudenza, secondo il quale "l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato", la Cassazione ha ritenuto tale "il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio", cassando la sentenza e accogliendo il ricorso.
Vedi anche: Il mantenimento dei figli maggiorenni alla luce delle più significative sentenze della Corte di Cassazione