di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 11915 del 28 Maggio 2014.
Qual è il giudice competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti necessari a salvaguardare il minore con doppia cittadinanza? Sul punto intervengono le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi in merito al ricorso proposto dal padre del minore, cittadino italiano, avverso la sentenza favorevole alla madre dello stesso, cittadina cubana, la quale, nel merito, aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano - avendo il minore doppia cittadinanza, italiana e cubana.
Trattandosi di conflitto positivo di giurisdizione, il diritto internazionale privato - nella specie, la legge 218/1995 - fornisce gli strumenti utili a risolvere la questione individuando i c.d. criteri di collegamento: situazioni di fatto idonee a fondare una precisa rilevanza giuridica, prediligendo la corrispondenza tra sostanza e forma e, di diritto, individuando quelle situazioni idonee a fondare la giurisdizione (nel caso di minori, ad esempio, il criterio della residenza abituale). Nel caso di specie il giudice d'appello avrebbe correttamente fondato la propria giurisdizione basandosi sul principio della cristallizzazione della domanda (ai tempi della proposizione della stessa, infatti, il minore di trovava in Italia con la madre, la quale era tuttavia munita di semplice visto turistico, sicuramente non propensa a trasferire nel nostro Paese la residenza del figlio). Secondo il giudice di secondo grado, inoltre, non è detto che la cittadinanza italiana debba in ogni caso prevalere. Tale posizione è avallata dalla Suprema corte, la quale afferma che "per i provvedimenti diretti a intervenire sulla potestà genitoriale secondo le previsioni degli artt. 330 e ss. cod. civ. e per quelli in tema di giurisdizione su provvedimenti "de potestate" rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda". Sulla base di questo principio appare chiaro come il Paese di maggior collegamento sia Cuba e non l'Italia, luogo in cui il minore, al momento della domanda, si trovava solo in via transitoria; il ricorso è rigettato.
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