di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 11698 del 26 Maggio 2014.
Il terzo, trasportato su un auto che partecipa a gare automobilistiche clandestine, rischia di perdere una grossa fetta del risarcimento danni nel caso in cui si trovi coinvolto in un incidente stradale.
Secondo la Corte di Cassazione infatti in un caso del genere assume rilievo la volontà, anche se passiva, di sottoporsi al rischio di sinistro e ciò è di per sé sufficiente a determinare la riduzione delle pretese risarcitorie.
Nel caso in oggetto il fratello e i genitori della vittima di un incidente stradale che aveva perso la vita nell'ambito di una gara clandestina, erano stati citati in giudizio sia il responsabile diretto che le compagnie assicuratrici coinvolte, al fine di ottenere risarcimento dei danni.
Il giudice del primo grado pur riconoscendo il diritto al risarcimento lo aveva poi ridotto nella misura del 50%, riconoscendo nella condotta della vittima un contributo causale all'evento morte. Gli interessati hanno proposto quindi appello e, a seguito di rigetto del gravame, ricorso in Cassazione.
Secondo la Corte di Cassazione, è corretto il ragionamento del giudice d'appello poiché ha giustamente applicato il principio di diritto secondo cui "il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma cod. civ. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente a un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva) che si inserisca come antecedente causale necessario del processo causale che culmina con il danno da lui subito". Il ricorso è stato rigettato.
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