È nullo l'appello in caso di omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza all'avvocato che ha cambiato sede, senza una necessaria verifica del nuovo indirizzo. 

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21303 del 26 maggio 2014, in una vicenda in cui uno dei difensori non aveva ricevuto l'avviso riguardante la fissazione dell'udienza perché risultava "sloggiato" dal recapito presente agli atti, senza che fosse stato dato corso ad ulteriori verifiche sulla sua nuova sede

La Corte ha sottolineato la necessità dell'indagine, senza fermarsi al primo tentativo fallito di notifica, considerato tra l'altro che si trattava di "un'attività certamente agevole - comportante - semplicemente la consultazione di elenchi che è verosimile ritenere accessibili via web", giacchè lo stesso difensore aveva ritualmente comunicato al Consiglio dell'Ordine il cambio di indirizzo dello studio. 

Pertanto, ha affermato la Cassazione, dall'omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato "che ha obbligo di essere presente", non può che derivare una "nullità assoluta ed insanabile, che l'art. 179 c.p.c. prevede sia rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento". 

Né può avere rilievo, il fatto che il difensore d'ufficio non abbia formulato eccezioni in merito, poiché "la nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio".



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