Fra le ragioni per le quali il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto d'affitto, si annovera anche il disturbo alla quiete domestica.

Un disturbo correlato a qualsiasi rumore che superi la cosiddetta "normale tollerabilità", come potrebbe essere il continuo abbaiare del cane del vicino.

A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione (la n. 12291 del 30 maggio 2014) secondo cui: "Sono idonee ad integrare i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore dal contratto di locazione le molestie di fatto arrecate da terzi, quale, nella specie, il continuo abbaiare di un cane, causa di disturbo alla quiete ed al riposo notturno lesivo per la salute".

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un'inquilina, disturbata dal continuo abbaiare di un cane che si trovava nel piano sovrastante, aveva fatto valere il suo diritto al recesso anticipato dal contratto di locazione (ex articolo 4, legge 392/78) appellandosi alla sussistenza dei gravi motivi.


La Corte ha condiviso la decisione dei giudici di merito secondo cui, quando ci sono molestie da parte di terzi, il conduttore, pur avendo facoltà di agire personalmente contro il terzo, può tuttavia ricorrere ad altri strumenti di tutela giuridica non potendosi pretendere che resti nella detenzione del bene.

Abbiamo già affrontato la tematica delle immissioni rumorose nella guida legale "Tutela civile e penale contro le immissioni di rumore" Il cui contenuto si richiama al fine di avere chiarezza anche su cosa è il limite della normale tollerabilità.13

Vai al testo della sentenza 12291 / 2014

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