Le spese per la sostituzione della caldaia condominiale, a meno che non vi sia una deroga contrattuale attraverso una convenzione che obbliga tutti i condomini, vengono ripartite secondo i millesimi di proprietà e non secondo l'uso che ciascun condomino può farne. Lo stabilisce la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1420/04, chiarendo che queste spese attengono alla conservazione dell'impianto comune e dunque interessano tutti i condomini quali proprietari dell'impianto, a carico dei quali la legge pone l'obbligo di concorrere alle spese in virtù di obbligazioni propter rem. E trattandosi pertanto di obbligazioni che nascono dalla contitolarità del diritto reale sull'impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.
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