di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12376 del 3 Giugno 2014. Quali effetti processuali conseguono alla volontaria cancellazione del procuratore dall'albo degli avvocati, avvenuta in corso di causa?
Nel caso in oggetto il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione del processo ritenendo che l'attore avesse proseguito il giudizio in modo tardivo dopo la volontaria cancellazione del proprio difensore dall'albo professionale. La questione viene sollevata innanzi alla Cassazione, dove l'interessato lamentava la mancata applicazione, da parte del giudice del merito, dell'istituto dell'interruzione del processo.
L'art. 301 c.p.c. elenca le cause tassative di interruzione del processo. Esse sono la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore; non certo la volontaria cancellazione dall'albo professionale.
Proprio perchè volontaria essa difetterebbe del requisito dell'imprevedibilità necessario ad attivare le cautele di cui all'articolo sopra citato.
Il ricorso è infatti rigettato sulla base del fatto che "la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301 Cpc, comma 1, e non determina quindi l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti - almeno in via diretta - dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo", come la revoca della procura o la rinuncia. La cancellazione volontaria dall'albo non può essere equiparata alla morte o radiazione o sospensione del professionista poiché appunto questi ultimi eventi descritti sono "indipendenti dalla volontà dell'interessato, che non può affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale".
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