La resistente Equitalia produceva in giudizio le cartoline di ricevimento relative agli avvisi debitamente sottoscritte, mentre la Camera di Commercio insisteva sulla richiesta in merito ad entrambe le sedi.
La Commissione, ribadendo un principio ormai costante nella giurisprudenza tributaria, ammetteva preliminarmente la possibilità di ricorrere al giudice tributario avverso gli atti adottati dall'ente impositore e riteneva fondata l'eccezione relativa alla mancanza della relata di notifica.
Innestandosi nel solco delle più recenti pronunce in materia, il Collegio giudicante sosteneva, infatti, che gli avvisi di ricevimento non costituiscono prova sufficiente della notificazione della cartella di pagamento, poiché in caso di spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale, deve essere compilata anche la relata di notifica.
In mancanza della stessa, pertanto, non può essere raggiunta la prova della regolare notifica della cartella, poiché, con la sola cartolina di ritorno non può conoscersi "cosa fosse contenuto nella raccomandata" e dunque dimostrarsi la corrispondenza tra la cartella e il relativo avviso di ricevimento. Su quest'assunto, pertanto, la CTP di Vicenza ha accolto il ricorso della società contribuente e condannato Equitalia e la Camera di Commercio alle spese.