Cass. Civ. sentenza n. 17902 del 04.09.2004
Anche se i coniugi hanno raggiunto un accordo di separazione, non è detto che questo possa reggere a un eventuale successiva domanda di annullamento.
È quanto accaduto a un ex marito che dopo aver presentato un ricorso per la separazione giudiziale ed aver constatato che la moglie all'udienza aveva espresso la sua contrarietà alla separazione, aveva poi raggiunto un accordo. Alla seconda udienza i coniugi dichiaravano di essere addivenuti all'accordo per una consensuale. La separazione veniva anche omologato dal tribunale ma dopo due anni, la ex moglie, tramite il suo avvocato, citava in giudizio l'ex marito chiedendo l'annullamento della separazione consensuale affermando di non essere mai stata d'accordo con l'ex marito e sostenendo che il suo consenso era stato "forzato".
La separazione consensuale è prevista dall'art. 158 del codice civile, e può essere richiesta dai coniugi con ricorso ai sensi dell'art. 711 c.p.c., quando sopravvengono fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza. Essa si basa dunque su un accordo dei coniugi sulle condizioni della separazione, sia personali sia patrimoniali.
In questa prospettiva, sottolineava la difesa di Caia, il consenso delle parti ha un ruolo fondamentale, e deve essere validamente e liberamente prestato da entrambi i coniugi.
Nel caso in cui tale consenso sia viziato, è esperibile l'azione di annullamento.
L'accordo di separazione dei coniugi non è un banale contratto, perché contiene oltre a disposizioni di carattere patrimoniale, anche altre disposizioni di carattere non patrimoniale, ma ad esso sono applicabili le norme relative all'annullamento per vizi della volontà.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che "l'accordo di separazione ha natura negoziale e ad esso possono applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso.
Di conseguenza è ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli art. 1427 ss c.c., nell'ipotesi di vizi del consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata." (sentenza n. 17902 del 04.09.2004).
Nel caso de quo, la donna aveva prestato il consenso solo perché intimorita dalle minacce del marito, che intendeva separarsi.
Avv. Francesca Ledda