"La sanzione espulsiva deve considerarsi del tutto proporzionata alla gravità dell'addebito di assenza ingiustificata dal servizio per un lungo periodo, in quanto si tratta di un inadempimento che è indice di grave insubordinazione da parte di una lavoratrice che, data la sua considerevole anzianità di servizio e lo svolgimento di attività sindacale, era consapevole delle conseguenze della propria azione."
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 12806 del 6 giugno 2014, ha respinto il ricorso di una lavoratrice avverso il licenziamento disciplinare intimatole dal Comune perché, nella qualità di educatrice della prima infanzia, si era ingiustificatamente assentata dal lavoro per otto giorni nel mese di luglio 2010.
La Suprema Corte ha in proposito ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, "ai fini del licenziamento, la valutazione della condotta del lavoratore in contrasto con obblighi che gli incombono, deve tenere conto anche "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, come nella specie, in virtù della posizione professionale rivestita, essa può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi".
Né va omesso - evidenziano i giudici di legittimità - di sottolineare la correttezza della irrilevanza della unicità dell'episodio rispetto ad una esperienza lavorativa di trentuno anni.
In particolare anche un unico episodio di insubordinazione (nel caso di specie la lavoratrice aveva dichiarato di aver deciso di "non piegarsi" all'ordine di servizio in base al quale era stato determinato quale era il periodo nel quale doveva svolgere il proprio turno di collaborazione nella gestione del servizio estivo extra-scolastico, considerato "vessatorio", assentandosi ingiustificatamente), per come attuato nella presente fattispecie e per la posizione della lavoratrice nell'ambiente di lavoro, appare idoneo a fare venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, anche senza considerare la particolare delicatezza delle mansioni e l'obiettivo disservizio creato, con incidenza sui turni di presenza.