Anche una sola azione di disturbo può integrare il reato di molestie, non essendo necessaria l'abitualità. Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 23619 del 5 giugno 2014, accogliendo su questo punto il ricorso di un uomo condannato in appello per il reato di molestie continuate attuato per "biasimevole motivo" nei confronti dell'ex moglie. 

Rigettando tutti gli altri motivi di contestazione e confermando la materialità dei fatti per come dedotti dalla corte distrettuale, essendo integrato l'elemento soggettivo del reato "dato dalla coscienza e volontà di attuare condotte che risultino moleste per la parte lesa, a prescindere dai motivi personali che possano avere determinato l'agente", gli ermellini ritenevano, tuttavia, fondato il motivo di ricorso attinente alla ritenuta continuazione. 

Distinguendo, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 660 c.p., tra reato continuato e abituale, la S.C. affermava che "il reato di molestie

non è necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione, di tal che la reiterazione delle azioni di disturbo ben può configurare ipotesi di continuazione. Peraltro tale impostazione di carattere generale non impedisce di rilevare che, in fatto, la vicenda concreta si sia snodata con caratteristiche tali da rendere la condotta abituale ed integrante il reato solo nella globalità unitaria delle condotte. Nella fattispecie ciò si rende evidente considerando che si trattò di tre episodi racchiusi nel breve giro di due mesi. Tanto ritenuto, occorre escludere la ritenuta continuazione". 

Per queste ragioni, la corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, eliminando la frazione di pena (un mese di arresto), irrogata a tale titolo, e rigettando nel resto il ricorso. 


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