L'interruzione della fornitura di energia elettrica senza preavviso e senza la prova documentale di un contratto determina una responsabilità extracontrattuale del gestore e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale per l'utente.
Con questo principio, il giudice di Pace di Barletta (sentenza n. 334/2014) ha messo un punto fermo alle sempre più aggressive tecniche commerciali attuate dalle compagnie elettriche (ma anche telefoniche, assicurative, del gas, ecc.) e alla stipula dei c.d. "vocal ordering" (ovvero con l'acquisizione del consenso attraverso la registrazione della chiamata telefonica e dell'approvazione a voce delle condizioni contrattuali), spesso attivati con inganno a danno di consumatori ignari e non seguiti dalla regolare documentazione cartacea.
Una situazione simile a quella avvenuta nella vicenda portata all'attenzione del giudice pugliese, da un utente che si è visto improvvisamente interrompere la somministrazione di energia elettrica, scoprendo di essere moroso per un contratto cui aveva aderito solo oralmente (vocal ordering) ma senza mai ricevere alcun modello stampato da firmare. Ritenendo, quindi, di non aver mai cambiato gestore, lo stesso si rifiutava di pagare le bollette, vedendosi, infine, staccata la corrente elettrica e ricorrendo, pertanto, contro la compagnia elettrica per richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il magistrato onorario ha riconosciuto all'utente il danno non patrimoniale, in forma equitativa, sull'assunto che, in mancanza di un contratto
cartaceo (sulla base di un vocal ordering), la società erogatrice del servizio elettrico non può pretendere alcun pagamento, né tanto meno far valere l'inadempimento, procedendo al distacco dell'utenza senza congruo preavviso, come disposto dall'art. 1565 c.c.