Se i rapporti con i vicini si sa, a volte, non sono dei migliori, "innaffiarli" facendo finta di prendersi cura delle piante non è certo una soluzione. Anzi per la Cassazione (sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014) integra responsabilità penale per "getto pericolose di cose". 

La vicenda, portata all'attenzione della Corte, è relativa al ricorso di un uomo che, pur di fare dispetto al proprio vicino di casa, con il quale ormai da tempo non correvano buoni rapporti, ha cominciato a far finta di innaffiare piante al solo fine di lanciare "secchiate d'acqua" dal proprio balcone per bagnare un vicino che gli risultava antipatico

La querela è stata inevitabile, a cui è seguita una condanna penale. Per quel dispetto, l'uomo è stato dichiarato colpevole del reato di "getto pericolose di cose", poiché con la sua condotta molesta ha integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. 

Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha sostenuto di essersi limitato ad innaffiare le proprie piante, attività da cui è derivato il relativo l'"esubero idrico" ed ha contestato le affermazioni poco "credibili" del vicino molestato. 

Ma questo assunto difensivo non ha convinto i giudici di piazza Cavour i quali hanno confermato la condanna. Galeotte sono state le foto esibite dalla parte offesa che hanno dimostrato come non vi fossero piante sul balcone dell'imputato

"nonostante l'inferriata ed il balcone fossero rivestiti da una protezione di alluminio". Oltre a tale riscontro, ad ogni modo, secondo la Suprema Corte, una volta appurate la credibilità del querelante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, il "dichiarato della vittima può, di per sé solo, sorreggere l'affermazione della responsabilità penale". 

In definitiva, l'uomo se l'è cavata con una sospensione di pena, ma con la fedina penale macchiata.

 


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