di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 13222 dell'11 Giugno 2014. L'art. 1419 cod. civ, concernente la nullità parziale del contratto e delle singole clausole, è ispirato al criterio generale, alla base dell'ordinamento civile, della salvezza e della conservazione del negozio giuridico. Sulla base di ciò la nullità dell'intero negozio contrattuale può essere dichiarata dal giudice solo in caso di assolvimento del rispettivo onere della prova da parte del soggetto interessato.
Tale prova consiste nella rigorosa dimostrazione che la clausola oggetto di nullità non possa avere esistenza autonoma rispetto al contratto di appartenenza; ciò accade ove la stessa sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto laddove venga accertato che, in sua assenza, i contraenti non avrebbero stipulato l'accordo.
Nel caso in oggetto il ricorrente chiede di accertare l'avvenuta risoluzione di preliminare di vendita in base al quale la controparte si impegnava a vendere un immobile unitamente a una porzione di orto, elemento che tuttavia era ben consapevole non avrebbe potuto essere incluso nella vendita poiché sottoposto ad espropriazione.
"L'invalidità della cessione di uno solo dei beni ceduti determina soltanto la nullità parziale del negozio ex art. 1419 cod. civ., a meno che non sia provato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza il trasferimento invalido, non potendo desumersi l'invalidità del contratto neanche dalla quantificazione unitaria del corrispettivo, da ritenersi comunque determinata o determinabile anche all'esito della complessiva entità del trasferimento immobiliare".
Nel caso di specie addirittura è emerso, nei gradi di merito, che il trasferimento della porzione di terreno adibito a orto non era nemmeno compreso nel preliminare di vendita. Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso.
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