Se la richiesta di risarcimento danni avanzata alla compagnia assicuratrice a seguito di un sinistro stradale è carente della documentazione medica prevista, la domanda è improcedibile. Così ha statuito il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1757 del 27 maggio 2014, confermando la sentenza del giudice di pace di Empoli e rigettando l'appello della vittima di un incidente stradale in quanto mancante della documentazione comprovante gli accertamenti medico-legali richiesta dall'art. 148 del C.d.A.
Riportandosi alla pacifica giurisprudenza sul tema (cfr. anche sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012), i giudici fiorentini hanno colto l'occasione per ribadire che l'art. 145 del d. lgs. n. 209/2005 subordina la proposizione della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona conseguente al sinistro stradale, al decorso del c.d. "spatium deliberandi", concesso alla compagnia assicurativa per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria. L'inutile decorso del termine dilatorio è condizione di proponibilità della domanda, che deve essere conforme alle modalità e ai contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., con la conseguenza che una richiesta di risarcimento che non risponda ai requisiti formali richiesti dalla disposizione di legge presenta un vizio idoneo ad impedire il decorso dello spatium deliberandi, determinando l'improponibilità della domanda.
Nel caso di specie, essendo la richiesta carente della documentazione medica prescritta dalla disposizione di legge, dato il "rifiuto della danneggiata di sottoporsi agli accertamenti medico-legali", il Tribunale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado il quale ha "correttamente ravvisato i presupposti per l'interruzione dei termini concessi dall'assicurazione per formulare l'offerta ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005", con conseguente improcedibilità della domanda formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. Né può costituire prova sufficiente dell'invio della perizia medica all'assicurazione, secondo il giudice fiorentino, il "mero rapporto di trasmissione che si limita ad attestare l'invio di un fax", non valendo lo stesso "a dimostrare né il contenuto, né l'oggetto né la provenienza della comunicazione".
Su queste premesse, il Tribunale ha pertanto rigettato l'appello, condannando il danneggiato alla refusione delle spese giudiziali.