di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 13245 dell'11 Giugno 2014.
La prova della diminuzione della propria capacità lavorativa, presente e futura, dovuta ai postumi di incidente stradale (che ha provocato lesioni permanenti) deve essere allegata dal danneggiato, il quale può anche ricorrere a presunzioni semplici. E' il principio di diritto enunciato nella sentenza in commento. Il caso concerne un medico odontoiatra vittima di incidente stradale il quale ha impugnato la sentenza d'appello che rigettava la sua domanda di risarcimento del danno da diminuzione di capacità lavorativa futura, poiché il giudice avrebbe ritenuto che le lesioni permanenti riportate fossero inidonee a influire sulle sue normali attività lavorative.
La Suprema corte stabilisce come sia legittimo il procedimento logico adottato dal giudice del merito, il quale è partito dal presupposto che la stima del danno futuro da perdita di capacità lavorativa (specifica) del danneggiato debba essere valutata sulla base di quella presente, potendo ben procedere a una quantificazione anche più che proporzionale.
Resta fermo tuttavia il principio processuale per il quale "l'aggravio nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato". Nel caso specifico la Corte di merito ha escluso che i postumi dell'incidente stradale (dolori articolari, emicranici, complicazioni alla mano sinistra) potessero influire in maniera determinante sulla futura attività lavorativa del danneggiato, medico odontoiatra; le uniche difese svolte nel merito dal ricorrente sono infatti basate sulla circostanza che lo stesso avrebbe riportato una invalidità permanente pari al 22%, senza tuttavia allegare nient'altro di specifico (ad esempio, di come il ricorrente fosse mancino).
Per quanto riguarda la questione specifica qui esaminata, il ricorso è rigettato, essendo tuttavia stato accolto limitatamente a un altro motivo di ricorso, non oggetto della presente riflessione.
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