di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 13848 del 18 Giugno 2014. L'art. 31 del d. lgs. 286/1998 (testo unico immigrazione rubricato "disposizioni a favore dei minori") prevede che il familiare del minore sia autorizzato a entrare e a permanere in Italia, anche in assenza di idoneo titolo di soggiorno, nel caso in cui vi sia pericolo di danno per il minore. Il concetto di danno è qui da intendersi in senso ampio; la norma infatti espressamente prevede i "gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico". Nel caso in oggetto la domanda del familiare di un minore, volta ad ottenere autorizzazione di permanenza temporanea in Italia proprio per motivi di accudimento, viene rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio. L'interessato proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando errata interpretazione della normativa in oggetto.
L'attuale orientamento della Suprema corte è infatti maggiormente permissivo, incentrato non tanto sull'urgenza e l'eccezionalità della situazione quanto sulla necessità di preservare il benessere psicofisico del minore coinvolto. Infatti "la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o eccezionalità, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare". Secondo la Suprema corte il giudice del merito avrebbe richiamato precedente giurisprudenza, dandone tuttavia lettura approssimativa e restrittiva. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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