Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704
Con la sentenza del 13/5/2014, il Tribunale di Parma si pronuncia sull'onere, in capo agli ascendenti, del mantenimento dei nipoti.
Tale obbligo è stabilito dal codice civile all'articolo 316 bis (che ricalca il testo dell'art. 148 c.c. ante riforma) che così dispone: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
Dal dettato codicistico si evince che, laddove i genitori versino in una condizione economica che non permetta loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati ad adempiere gli ascendenti (i nonni, quindi, ma anche i bisnonni).
Ma quando, esattamente, sussiste l'obbligo di concorso degli ascendenti ?
Lo chiarisce il Giudice parmense.
I casi sono i seguenti:
impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l'"oggettività" si ravvisa quando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica
omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori
omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.
La previsione dell'art. 316 bis c.c. non ha natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare e nella necessita di tutelare i figli minori.
Tra gli ascendenti, l'onere di mantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento "indiretto" fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.
I nonni sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria rispetto ai genitori, come anzidetto.
La regola della sussidiarietà è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010. Nel caso di specie la Suprema Corte ha disposto che " l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".
Quindi, riassumendo: l'obbligo degli ascendenti sorge solo se entrambi i genitori versano nell'oggettiva impossibilità di provvedere ai figli per mancanza dei mezzi: il ruolo dei genitori resta primario, essendo quello degli ascendenti solo sussidiario.
E infatti, se uno dei due genitori non presta il proprio contributo, dovrà farvi fronte in primo luogo l'altro con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo nei confronti del genitore inadempiente e, solo in via secondaria, se v'è totale assenza di mezzi, potrà agire affinchè siano gli ascendenti a prestare il mantenimento per il nipote.
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sentenza 13/5/2014 Tribunale di Parma